Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.155 del 05.07.2023, la Legge n. 87/2023 di conversione del c.d. Decreto omnibus (decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51) recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”.
La legge entra in vigore oggi 6 luglio 2023.
Il c.d. Decreto omnibus dispone diverse proroghe dei termini previsti con riguardo a norme di favore dei contribuenti, sia privati che esercenti l’attività economica.
Vediamo in breve le principali disposizioni riguardanti il settore fiscale:
- Quanto già annunciato con il comunicato del MEF n. 68 del 21.04.2023 è stato recepito nel Decreto, perfezionando la proroga della c.d. rottamazione-quater, le cui domande avrebbero dovuto essere presentate entro il 30.06.2023 (in luogo del 30.04.2023).
Di conseguenza, è stato differito al 30.09.2023 (invece che al precedente 30.06.2023) il termine entro il quale l’ente della riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della rottamazione. Inoltre la scadenza per il pagamento della prima o unica rata slitta al 31.10.2023 (prima era il 31.07.2023). - Posticipata dal 01.01.2024 al 01.07.2024, l’entrata in vigore di alcune modifiche alla disciplina IVA, finalizzate a: ricomprendere una serie di operazioni tra quelle effettuate nell'esercizio di impresa (o in ogni caso, tra quelle aventi natura commerciale), e più nello specifico, a rendere tali operazioni esenti ai fini IVA.
- Modificati i termini di versamento, sia dell’imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 01.01.2023 sia di quanto dovuto a seguito della presentazione dei modelli Redditi 2023, per il periodo di imposta 2022. Quindi:
- prorogata dal 30.06 al 30.09.2023 la scadenza per il versamento in unica soluzione dell’imposta sostitutiva e
- posticipato al 30.09.2023 il termine a partire dal quale è possibile rateizzare l’importo dovuto;
- i versamenti risultanti dalle dichiarazioni presentate per il periodo d’imposta 2022 (saldo dello stesso anno e primo acconto 2023 relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP) possono essere effettuati entro il 20.07.2023 senza alcuna maggiorazione dai soggetti ISA in possesso di specifici requisiti. Per gli stessi soggetti, i predetti versamenti potranno essere effettuati entro il 31.07.2023, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
- Prorogata dal 31.12.2023 al 31.12.2024 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni:
- Emilia-Romagna,
- Lombardia,
- Veneto.
- Intervento sul fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prorogando al 30.09.2023 (in luogo del 30.06.2023) l’estensione della garanzia massima dell’80% (dal 50%) a valere su tale Fondo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito e di età. Pertanto, il beneficio si applica ad oggi alle domande presentate dal 01.12.2022 e fino al 30.09.2023.
- Prorogato di ulteriori 12 mesi, quindi al 27.07.2024, il termine di conclusione della sperimentazione della circolazione di segway, hoverboard, monowheel e analoghi dispositivi di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali i monopattini.
- Differito dal 30.06.2023 al 30.09.2023 il termine di utilizzabilità del credito di imposta riconosciuto alle imprese esercenti l’attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante nel terzo trimestre dell’anno 2022. Tale credito, se ceduto dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, può essere utilizzato dal cessionario così come sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, sempre entro la stessa data del 30.09.2023.
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