Con la risposta all'istanza di interpello n. 369 del 04.07.2023, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla vendita di beni sequestrati e al soggetto tenuto agli adempimenti fiscali conseguenti.
In linea generale la vendita di beni sottoposti a sequestro preventivo è operazione alla cui documentazione provvede l'amministratore giudiziario degli stessi, il quale cura anche il versamento della relativa imposta (IVA), se dovuta.
Le modalità di documentazione delle vendite operate tramite istituti delegati o professionisti in seno a procedure esecutive e variamente ablative, unitamente agli ulteriori adempimenti che ne derivano, nel corso del tempo sono state oggetto di numerosi interventi da parte dell'Agenzia delle entrate e del Ministero delle Finanze.
In particolare, si è chiarito che in ipotesi di vendite giudiziarie che hanno ad oggetto beni provenienti da un'impresa, l'incaricato della vendita, ovvero:
ha l'obbligo di emettere la fattura con l'addebito della relativa I.V.A (come è stato precisato per gli incaricati delle vendite fallimentari).
Copia della fattura, in uno all'importo del tributo riscosso, dovrà essere trasmessa all'impresa cedente (soggetto esecutato) la quale provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento, alla registrazione del documento ed agli altri adempimenti prescritti dalle norme che disciplinano l'applicazione del tributo (si veda la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6, prot. n. 505165/73 del 17 gennaio 1974).
Si tratta, dunque, di una forma di vendita documentata in nome e per conto del soggetto passivo d'imposta (colui che è stato sottoposto alla procedura), ex articolo 21, comma 2, del dPR 26 ottobre 1972 (decreto IVA), da parte di chi cura materialmente la cessione (per le modalità di compilazione della fattura elettronica si veda la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019).
Costui rimette poi allo stesso soggetto passivo l'imposta riscossa affinché ne effettui il versamento, oppure vi provvede direttamente quando sussistono difficoltà (ad esempio l'irreperibilità o l'inerzia di chi ha subito la procedura) ovvero si versi comunque in un momento patologico della circolazione del bene (come avviene nelle varie forme di esecuzione forzata o di sequestro penale), eventualità nella quale, in assenza di una diversa indicazione del legislatore, la necessaria tutela degli interessi erariali deve prevalere.
Pertanto, qualora la cessione dei beni sia delegata, ad un istituto di vendite giudiziarie, sarà questi a curarne gli incombenti di documentazione (tramite emissione di fattura, se dovuta) e versamento dell'IVA all'erario per conto del soggetto passivo d'imposta sottoposto alla procedura.
Solo in caso di inerzia dell'istituto, o dell'amministratore giudiziario, l'acquirente dei beni, ove a sua volta soggetto passivo d'imposta, dovrà procedere a regolarizzare l'operazione tramite l'emissione di autofattura, in base all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 onde evitare la relativa sanzione, «pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250».
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