News Pubblicata il 11/01/2024

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Acconto novembre IRPEF 2023: in cassa entro il 16 gennaio

di Redazione Fisco e Tasse

Secondo acconto IRPEF al 16.01.2024 o a rate: riepilogo delle regole per imprese e professionisti



Entro il 16 gennaio occorre pagare il secondo acconto dell'IRPEF 2023 delle PIVA.

Ricordiamo che lo prevede la legge n 191 di conversione del DL n 145/2023 o DL Anticipi pubblicata in GU n 293/2023.

In particolare, si conferma la norma che ha rimandato al 16 gennaio 2024 il pagamento del secondo acconto IRPEF per imprese e professionisti che rispettino certe condizioni.

Acconto IRPEF novembre PIVA: pagamento entro il 16 o prima rata

Nel dettaglio, l'art 4 del DL n 145/2023 prevede che:

Da sottolineare che la legge di conversione del DL Anticipi, con l'art 4 ha recepito il chiarimento della Circolare ADE n 31/2023 per i titolari di reddito agrario.

Per tali soggetti, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi di 170.000 euro, condizione per avere diritto alla proroga, si intende riferito al volume d'affari.

Per il resto, la previsione è rimasta invariata, riepiloghiamo le condizioni per poter pagare il secondo acconto IRPEF nel 2024.

Rinvio Acconto IRPEF novembre 2023: i beneficiari

La Circolare n 31 ha sottolineato che, nell’ambito applicativo del rinvio rientrano in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi.

Inoltre, beneficia del differimento anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Considerata la ratio della norma agevolativa, volta a differire, per i lavoratori autonomi e i titolari di reddito d’impresa, i versamenti delle imposte sui redditi con scadenza nel mese di novembre 2023, rientrano nella misura in oggetto, anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.

Rinvio Acconto IRPEF novembre 2023: gli esclusi

La Circolare n. 31 ha specificato che devono ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione della misura i seguenti soggetti:

Con riferimento all’impresa familiare e all’azienda coniugale non gestita in forma societaria, in forza della loro natura individuale, si precisa che non possono fruire del rinvio del versamento in esame i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).

Rinvio Acconto IRPEF novembre 2023: superamento soglia di ricavi

La Circolare n. 31 specifica inoltre che allo scopo di verificare l’eventuale superamento della soglia di 170.000 euro, si deve far riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del TUIR5, dichiarati per il periodo d’imposta 2022. 

Sempre al medesimo fine, deve ritenersi rilevante l’ammontare complessivo dei ricavi dell’impresa familiare e dell’azienda coniugale.
Qualora il contribuente eserciti più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all’accesso al differimento in esame, si ritiene doversi assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Nel caso in cui, inoltre, la persona fisica eserciti contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.
Diversamente, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera), le quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di reddito d’impresa, in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023). 

Qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022. Nel caso in cui il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IV

Secondo acconto/o unica rata IRPEF: le regole ordinarie

I contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi devono versare le imposte, utilizzando il Modello F24, entro determinati termini, che variano a seconda della tipologia di soggetto:

In generale, i versamenti delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) avvengono in 2 fasi:

I versamenti delle persone fisiche

Salvo proroghe, il saldo che risulta dal modello Redditi PF e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%.

La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.

L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.

L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

Il saldo e la prima rata di acconto possono essere versati in rate mensili (l’acconto di novembre deve essere pagato in unica soluzione)

In ogni caso, il versamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

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Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Circolare n 31 ADE del 9.11.2023 Acconto IRPEF novembre

TAG: Versamenti delle Imposte Legge di Bilancio 2025