News Pubblicata il 21/06/2023

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Ravvedimento speciale e imposta intrattenimenti: chiarimenti delle Entrate

di Redazione Fisco e Tasse

Con Risoluzione n 28 del 19 giugno si forniscono chiarimenti sull'applicabilità del ravvedimento speciale per violazioni sull'ISI imposta sugli intrattenimenti



Con Risoluzione n 28 del 19 giugno le Entrate forniscono chiarimenti sull'applicabilità del c.d. ''ravvedimento speciale'' in ipotesi particolari quali le violazioni in tema di imposta sugli intrattenimenti – Articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Sinteticamente la risoluzione esclude l'istituto del ravvedimento speciale al caso di specie di una società che esercita attività di gestione di piste per minimoto, pitbike. kart e altri, in quanto esso è applicabile solo a quei tributi per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione, restandone esclusi quelli come l’Isi o l’imposta di Registro, non soggetti all’adempimento dichiarativo, per i quali è comunque possibile avvalersi del ravvedimento operoso ordinario (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997). 

Vediamo i dettagli.

Nel marzo 2020 l'istante è stata sottoposta a controllo documentale parziale in materia di I.S.I. imposta sugli intrattenimenti, per anni dal 2015 al 2019.

Tale controllo si è concluso con l'emissione di un processo verbale in cui si rileva:

L'istante chiede se sia possibile accedere all'istituto del c.d. ravvedimento speciale di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Le Entrate riassumono che in merito al ravvedimento speciale:

Restano quindi esclusi tributi/imposte, quali quella di registro o sugli intrattenimenti (''ISI''), privi di una simile dichiarazione, rispetto ai quali resta, comunque, la possibilità di avvalersi del ravvedimento ordinario in base all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione AdE 28 del 19.06.2023

TAG: Ravvedimento operoso 2024 Pace fiscale 2023