News Pubblicata il 12/06/2023

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L'opportunità del Reporting degli adeguati assetti

di Studio Verna Societa' Professionale

Codice della crisi: gli sturmenti di rilevazione dello stato di crisi dell'impresa



L’art. 2381 cod. civ. (richiamato, per le s.r.l., dall’art. 2475) impone agli amministratori delle società di: 

i) valutare almeno semestralmente che l’assetto, organizzativo, amministrativo e contabile (c.d. assetto Or.Am.Co.) sia adeguato alle dimensioni e alla natura dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale;

ii) di esaminare gli strumenti di tale assetto – andamento della gestione aziendale, prevedibile sua evoluzione e piano finanziario –

iii) di comunicarli al collegio sindacale, se nominato, che deve vigilare su tale adeguatezza nelle riunioni da tenere almeno ogni 90 giorni e riferirne all’assemblea nella relazione che presenta in sede di approvazione del bilancio. 

Nell’aprile 2022 il codice della crisi e dell’insolvenza ha individuato gli strumenti che qualunque imprenditore, anche quelli in salute, deve adottare in quanto rivelatori dello stato di crisi dell’impresa, ovvero dell’inadeguatezza a far fronte regolarmente alle obbligazioni la cui scadenza è prevista nei successivi 12 mesi. 

Ti consigliamo il software Finalyst per il monitoraggio della crisi che permette, attraverso le sue funzionalità, l’attuazione degli adeguati assetti organizzativi, obbligatoria secondo il Codice della Crisi.

Si tratta dei flussi di cassa prospettici (art. 2) e dei prospetti contabili (art. 3) che evidenzino, in aggiunta alle future scadenze:

in modo da riscontrare se i relativi importi abbiano superato i limiti di pericolosità stabiliti dalla legge, in relazione a specifiche fattispecie e caratteristiche dell’azienda, ed assumere tempestivamente adeguate iniziative “per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.  

E’ evidente che l’assetto Or.Am.Co. non può non influenzare i rapporti con gli istituti finanziari e con alcuni fornitori o possibili acquirenti dell’azienda; l’interesse dell’operatore si è spostato infatti da un’informazione economico-patrimoniale, espressione di eventi storici quale massimamente è il bilancio nelle sue quattro componenti, ad una ricerca di informazioni economico-finanziarie prospettiche, rappresentate dal budget e soprattutto dal cash-flow.  

Poiché gli strumenti contabili su menzionati sono prescritti dal legislatore, appare necessaria la loro formalizzazione e raccolta in apposito fascicolo unitamente, di volta in volta, ad un breve verbale di verifica, firmato da un amministratore e vistato, se esistente, dall’organo di controllo; il verbale dovrebbe essere redatto con cadenza trimestrale o, se la società è priva di un organo amministrativo collegiale e di un organo di controllo e l’andamento della gestione non desta preoccupazioni, con cadenza semestrale. 

Trattasi naturalmente di documenti interni con circolazione limitata, a seconda delle società e delle concrete situazioni, ad amministratori, sindaci, revisori, responsabile amministrativo e soci. 

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Fonte: Fisco e Tasse



TAG: Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza