La detassazione di parte degli straordinari per garantire un bonus extra in busta paga ai lavoratori del turismo è stata confermata nella legge di conversione del Decreto Lavoro 48 2023. Qui il testo
La misura intende sostenere i lavoratori del settore, con i redditi più bassi, e mira in questo modo anche a incentivare l'offerta di manodopera, recentemente molto difficoltosa per i datori di lavoro.
AGGIORNAMENTO 24 OTTOBRE
Nella bozza della legge di bilancio approvata dal Governo lo scorso 16 ottobre 2023 figura una proroga della misura, con le stesse caratteristiche e requisiti, solo per il semestre dal 1°gennaio 2024 al 30 giugno 2024 . Occorre attendere l' approvazione parlamentare per la conferma.
Ricordiamo allora le regole e i recenti chiarimenti dell'Agenzia sul trattamento integrativo speciale 2023 nei paragrafi seguenti.
La novità inserita nella legge di conversione del DL 48 prevede un trattamento integrativo "speciale " in busta paga ovvero un bonus temporaneo per il periodo 1 giugno - 21 settembre 2023 diretto ai dipendenti del settore privato turismo e terme, con reddito fino a 40mila euro.
L'importo sarà pari al 15 % degli importi lordi dovuti
In sostanza, come per il taglio dei contributi del 4% introdotto dal decreto legge 48/2023 gli importi risparmiati dai datori di lavoro con la detassazione di parte degli straordinari confluiranno nella busta paga dei lavoratori.
I dipendenti devono fare richiesta attestando al proprio datore il reddito da lavoro dipendente relativo al 2022
Le aziende recuperano poi gli importi erogati con il conguaglio contributivo in Uniemens.
Con la risoluzione 51 l'Agenzia ha istituito il codice tributo da utilizzare :
“1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi - articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48”.
Riportiamo di seguito per completezza il testo di legge
Articolo 39-bis
(Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere)
1. Al fine di garantire la stabilita' occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, e' riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000.
3. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022.
4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con la circolare 26 del 29 agosto 2023 l'Agenzia ha fornito alcune specificazioni sul trattamento integrativo speciale.
Sul requisito reddituale si chiarisce che:"devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore (anche da più datori di lavoro), compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale".
Per la definizione degli importi che danno diritto al credito si fa riferimento all’articolo 1 del Dlgs 66/2003 sull'orario di lavoro per cui:.
L'agenzia precisa che il trattamento integrativo calcolato sulle retribuzioni del periodo 1° giugno-21 settembre può confluire in busta paga in qualsiasi periodo purché entro il 2023.
Uguale termine per il conguaglio da recuperare in F24 con compensazione esterna utilizzando il codice tributo 1702, istituito con la risoluzione Ade 51/2023.
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