Con il Provvedimento n. 188347 del 1 giugno le Entrate pubblicano le novità 2023 per il bonus mezzogiorno e per le zone ZES e ZLS.
In particolare, a partire dal giorno 8 giugno i soggetti interessanti e aventi i requisiti per richiedere l'agevolazione possono utilizzare il nuovo modello predisposto, relativamente alle spese sostenute dal 1 gennaio 2023.
Le imprese che investono quest’anno in beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive del Sud Italia possono richiedere il bonus per il Mezzogiorno da giovedì 8 giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2024.
Ricordiamo che relativamente alle imprese delle nautica da diporto, con la Circolare n 32/E del 2022, è stato chierito che possono beneficiare del bonus mezzogiorno a determinte condizioni, vediamole.
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Più nel dettaglio, la Circolare n. 32/2022 ha specificato che le imprese che operano nel settore del noleggio di unità da diporto, possono fruire del credito Mezzogiorno in relazione agli investimenti agevolabili, in quanto il comparto di appartenenza non è assimilabile alle attività del “settore dei trasporti”, escluso dall’agevolazione.
Inoltre, con riferimento alle imprese che operano contestualmente in un settore escluso e in quello della nautica da diporto, l’Agenzia rileva che tali imprese potranno fruire del credito Mezzogiorno nel presupposto che le diverse attività rappresentino distinti e autonomi rami d’azienda, e con contabilità separata.
Leggi anche: Bonus investimenti Mezzogiorno: chiarimenti sulla nautica dadiporto
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Relativamente al nuovo modello è bene sottolineare che, in linea generale, la comunicazione può essere presentata all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le acquisizioni dei beni age volati, esclusivamente con modalità telematiche:
ll nuovo modello, rispetto al precedente, riporta appunto nel Quadro B la casella nautica da diporto:
Le istruzioni al modello sottolineano che,nel rigo B2, vanno riportati i dati relativi all’ubicazione della struttura produttiva destinataria dell’investimento nonché il codice dell’attività economica svolta nell’unità produttiva.
La casella “Noleggio unità da diporto” va barrata dalle imprese che operano nel settore del noleggio di unità da diporto, le quali, come chiarito dalla circolare n. 32/E del 21 settembre 2022, possono fruire del credito d’imposta in relazione agli investimenti agevolabili effettuati nell’ambito di tale attività non assimilabile a quelle del «settore dei trasporti» (escluso ai sensi del Regolamento Generale d’Esenzione), sempre che non si tratti di attività, come quelle connesse al noleggio a viaggio richiamato nel paragrafo 1.1 della citata circolare, riconducibili al trasporto.
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