Con la Circolare n 18/E l'Agenzia ha chiarito chi può accedere al regime della flat tax incrementale.
Nel dettaglio è stato chiarito:
Viene inoltre ricordato che si tratta di un regime opzionale, per quest’anno, sostitutivo dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale.
Optando per la flat tax si ha un’aliquota fissa del 15% sulla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.
Possono optare per il nuovo regime le persone fisiche che esercitano attività d’impresa e/o arti e professioni.
Dentro al perimetro della flat tax incrementale anche l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria, in entrambi i casi limitatamente al titolare.
La circolare precisa che rientrano nel beneficio fiscale in esame anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 51, e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti.
Considerato, inoltre, il tenore letterale della norma, che fa riferimento alle «persone fisiche esercenti attività d’impresa», si ritiene che, ai fini dell’accesso al beneficio previsto dalla norma, non risulti sufficiente la mera titolarità di un reddito d’impresa.
La circolare illustra, anche con alcuni esempi, come si determina la base imponibile:
A questa differenza si applica la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più elevato del triennio.
Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40mila euro, si applica l’aliquota fissa del 15%.
L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo soggetto a tassazione progressiva Irpef.
La circolare chiarisce che si ritiene che siano esclusi dal regime agevolativo:
L’accesso al beneficio fiscale in esame è precluso, inoltre, a coloro che, per l’anno d’imposta 2023, applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014.
Può, tuttavia, accedere al regime agevolativo (al ricorrere dei requisiti previsti dalla relativa norma introduttiva) il contribuente che decada dal regime forfetario in corso d’anno, laddove i ricavi o i compensi percepiti siano di ammontare superiore a 100.000 euro.
In tale ipotesi, infatti, questi è tenuto a determinare il reddito con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta 2023 .
Facciamo un esempio di calcolo come proposto dalle Entrate
Anno di imposta e modalità di calcolo | importo in euro |
Reddito d'impresa e/o lavoro autonomo 2023 | 100.000 |
Reddito d'impresa e/o lavoro autonomo 2022 | 80.000 |
Reddito d'impresa e/o lavoro autonomo 2021 | 70.000 |
Reddito d'impresa e/o lavoro autonomo 2020 | 60.000 |
Differenza tra il reddito 2023 e il reddito 2022 (il piu alto del triennio precedente ) | 100.000 - 80.000= 20.0000 |
5% di franchigia sul reddito più elevato del triennio precedente | 5% di 80.000=4.000 |
Reddito soggetto a flat tax incrementale con aliquota al 15% | 20.000 - 4.000= 16.000 |
Reddito che confluisce nel reddito complessivo con IRPEF ordinaria | 100.000 - 16.000= 84.000 |
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