Dopo alcune richieste di chiarimenti dalle sedi territoriali INAIL fornisce con la circolare 23 del 1 giugno 2023 alcuni chiarimenti operativi sull'applicazione delle tutele assicurative ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo, con l'approvazione dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
La circolare riprende la normativa in materia prevista nel Testo Unico per la sicurezza d.lgs 81/2001 ricordando in particolare al comma 2 dell'art. 50 si prevede che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono poter disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonchè dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività godendo delle stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali .
Le modalità per l’esercizio delle funzioni sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
Viene precisato che al punto di vista assicurativo il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha il diritto di accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, anche diversi da quello in cui opera normalmente in qualità di lavoratore.
Pertanto, per quanto riguarda l’obbligo assicurativo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è sempre assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali, con oneri a carico del datore di lavoro.
in merito all’ambito di operatività della tutela assicurativa, posto che l’articolo 2 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 richiede che l’evento lesivo sia avvenuto in
occasione di lavoro, cioè sia riferibile all’attività lavorativa, viene precisato che anche per gli eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza la tutela è esclusa solo nel caso concreto, si accerti l’assenza dell’occasione di lavoro, vale a dire che l’evento è riferibile al cosiddetto “rischio elettivo” del lavoratore.
Giova ricordare che per la Cassazione civile è si definisce rischio elettivo, tutto ciò che sia estraneo e non attinente all’attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria e ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali
Ad esempio con la sentenza n. 13882 del 7 luglio 2016, la Cassazione civile sezione lavoro ha riconosciuto la tutela di un infortunio in itinere accaduto a un lavoratore in permesso sindacale retribuito mentre si recava nel cantiere dove alloggiava di ritorno da una riunione sindacale.
Tutti i rappresentanti della sicurezza essendo lavoratori dipendenti operanti in una determinata impresa, sono assicurati dal datore di lavoro alle voci della vigente tariffa ordinaria e il rischio assicurato derivante dalle lavorazioni principali comprende anche quello connesso all’esercizio delle attribuzioni previste per legge in capo ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo , e gli eventuali eventi lesivi vanno considerati ai fini dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale di cui è titolare il datore di lavoro
Trovi qui il Testo Unico sulla sicurezza - D.Lgs 81 2008 - aggiornato 2022
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