Il 29 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 maggio 2023 che interviene sulle modalità attuative dell’articolo 23, comma 12, Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA).
In particolare, a seguito delle modifiche apportate con il DL 21/2022, viene previsto che qualora non sussistano le condizioni del comma 4, articolo 23 del TUA, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può sospendere l’autorizzazione dell’esercente ad operare in regime di deposito fiscale.
Nella suddetta ipotesi, il depositario può presentare apposita istanza alla competete Agenzia al fine di proseguire l’attività per ulteriori 12 mesi.
Con il Decreto in commento sono state definite le modalità operative.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’ipotesi in cui, a seguito della periodica verifica della permanenza dei requisiti, dovesse riscontrare il venir meno anche solo uno dei requisiti previsti dalla dal comma 4, dell’articolo 23 del TUA provvede a notificare apposita comunicazione con la quale rende noto al depositario quali sono gli elementi che hanno fatto venir meno le condizioni previste dalla norma.
L’esercente ha 20 giorni di tempo per:
In assenza di tali prove o dell’istanza di accesso al regime temporaneo, l’ufficio adotta il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione.
All’articolo 3 del Decreto in esame viene precisato che l’eventuale garanzia presentata dall’istante deve essere di un importo pari al 100% dell’accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale relativi al mese solare precedente a quello della notifica della comunicazione.
Nel caso in cui sia stata consentita la prosecuzione in via transitoria dell’attività in regime di deposito fiscale, l’Ufficio competente, al termine del periodo di prosecuzione, verifica la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 23, comma 4 del TUA, e qualora nessuna di esse risulti ripristinata, provvede a revocare l'autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale.
Nel caso in cui al termine del suddetto periodo di prosecuzione, l’Ufficio verifichi, invece, il ripristino delle predette condizioni, provvederà a darne apposita comunicazione all'esercente.
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