Con la circolare 49 del 31 maggio Inps fornisce le istruzioni aggiornate sulla disciplina del welfare aziendale e dei premi di risultato.
L ’articolo 51, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ha subito infatti numerose modifiche negli ultimi anni, ricorda l'istituto nella premessa.
La novità principale nell'ampia panoramica fornita dalla circolare, consiste nell'indicazione dell'obbligo di versamento del contributo di solidarietà del 10 % dovuto dai datori di lavoro anche nel caso in cui i premi di risultato siano convertiti, per scelta del dipendente in beni e servizi di welfare aziendale (previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera f) della legge 153/1969, nonché dall'articolo 16 del Dlgs 252/2005).
Con riguardo all'ultimo intervento normativo apportato dal decreto legge 48 2023 ( l’elevazione solo per i dipendenti con figli a carico a 3.000 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR, che include nei c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche ) INPS specifica che continuerà ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, e cioè:
Inoltre resta ferma, in ogni caso, la regola generale per cui se il valore dei beni o dei servizi prestati risultino complessivamente superiori al limite previsto dalle disposizioni il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.
La circolare segnala inoltre la novità dell’articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 ovvero l'esclusione dall'imposizione fiscale ma NON da quella contributiva del c.d. bonus carburante 2023, che consente di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.