Si definisce società di comodo quella società commerciale costituita per il mero godimento di beni invece che per l’esercizio di un’attività d’impresa.
Il legislatore italiano da molti anni ha elaborato un impianto normativo, con intento antielusivo, che si configura nel penalizzare fiscalmente le imprese che si trovavano in una condizione di perdita sistematica o di non operatività.
L’impianto è recentemente stato novellato dalla promulgazione dell’articolo 9 comma 1 del DL 73/2022, il cosiddetto Decreto Semplificazioni, come convertito dalla Legge 122/2022, che abroga “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022” i commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies della Legge numero 148 del 2011, che disciplinano appunto la condizione fiscale della perdita sistematica.
A partire dall’anno d’imposta 2022, quindi, la normativa sulla società di comodo perde la perdita sistematica e si riassume nella sola non operatività.
Per ulteriori informazioni sull’argomento è possibile leggere l’articolo Società di comodo: l’abrogazione della disciplina sulle società in perdita sistematica.
Per quanto riguarda il periodo di passaggio tra precedente e nuova disciplina, si rammenta che, secondo le precisazioni della relazione accompagnatoria al cosiddetto Decreto Semplificazioni, la disciplina sulla perdita sistematica si applica anche per l’anno d’imposta 2022 solo ai soggetti che al 31 dicembre 2021 avevano già maturato il quinquennio di perdite fiscali richieste dal periodo di monitoraggio della disciplina previgente.
Il modello Redditi SC 2023 è stato aggiornato per recepire l’abrogazione della disciplina sulla perdita sistematica.
Demandato a contenere il test di operatività che definisce se una società può considerarsi operativa o meno, con conseguente applicazione delle norma di sfavore nel secondo caso, è il quadro RS del modello Redditi SC 2023, più nello specifico i righi che vanno da RS116 a RS 125.
Rispetto al modello dell’anno precedente viene modificato il rigo RS116 dal quale viene a mancare la colonna 3 “Soggetto in perdita sistematica”.
Il rigo RS116 è il rigo del prospetto di “Verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo”, sul quale il contribuente dovrà indicare:
Esclusione e disapplicazione si applicano in conseguenza del realizzarsi di fattispecie tipicizzate dal legislatore, ognuna delle quali sarà indicata da uno specifico codice, indicato nelle istruzioni del modello Redditi SC 2023.
Le cause di esclusione da indicare al rigo RS116 colonna 1, l’applicazione di ognuna delle quali implica l’esclusione dal test di operatività, sono:
Le cause di disapplicazione, invece, sono “situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina relativa alle società di comodo”, rappresentative di una specifica situazione da indicare sul rigo RS116 in colonna 2:
Infine, come precisato dalle istruzioni del modello Redditi SC 2023, “la casella start-up va barrata dalle società start-up innovative o PMI innovative, che non applicano le discipline previste per le società non operative”.
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