Per la nuova cassa integrazione "unica" semplificata prevista dal Decreto-Legge Alluvione n. 61 2023 con le misure di emergenza per l' Emilia Romagna iNPS ha fornito le istruzioni dettagliate con la circolare di istruzioni 53/2023 dell'8.6.2023 e con il messaggio 2215 del 14 giugno 2023 , chiarendo che era sufficiente per la richiesta un semplice file csv, tramite comunicazione Bidirezionale, senza documentazione, all'INPS, che dopo i controlli procede con pagamento diretto.
Con il messaggio del 22 giugno ha chiarito anche le indicazioni per la compilazione degli Uniemens (vedi ultimo paragrafo) il termine per l'invio è scaduto, con la proroga , il 10 luglio scorso
L'istituto ha pubblicato il 31 ottobre un nuovo messaggio 3825 2023 che fornisce nuove istruzioni sulla consultazione delle domande, la gestione degli esiti in particolare per i casi di irreperibilità del lavoratore e l’invio delle istanze di rettifica, oltre che chiarimenti per la presentazione delle domande da parte delle Aziende agricole
Inps precisa che per ogni domanda presentata tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale il datore di lavoro richiedente riceve una risposta con gli esiti dei controlli effettuati e in caso di anomali riceve anche un file con le decodifiche dei codici di errore.
Eventuali risposte dirette a questo tipo di messaggio dall'11 agosto 2023 in poi vengono scartate perche si richiede invece la creazione di una nuova richiesta
nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
L'istituto sottolinea che la residenza nelle zone alluvionate è prevista come requisito di accesso solo per i lavoratori subordinati, sia di datori di lavoro privati che di Aziende agricole, che siano stati impossibilitati a recarsi al lavoro .
Diversamente, detto requisito non rileva né per i lavoratori che siano stati impossibilitati a prestare attività lavorativa, né per quelli che siano stati impossibilitati a recarsi al lavoro in quanto domiciliati in uno dei comuni alluvionati.
Nel caso in cui i lavoratori subordinati risultassero irreperibili, le relative domande sono oggetto di reiezione automatizzata. In questo caso il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore che in assenza di una regolarizzazione presso il comune in cui è residente, il pagamento non potrà essere effettuato.
Per tutte le altre tipologie di lavoratori l’irreperibilità non rileva e, in presenza di tutti gli altri requisiti la prestazione va in pagamento, salvo il caso di pagamento con bonifico domiciliato. In tale ipotesi, il datore di lavoro riceve il messaggio tramite “Comunicazione bidirezionale” e dovrà rinviare la domanda fornendo gli estremi di un IBAN valido.
Il messaggio 3825 informa che dal 6 novembre 2023, qualora il datore di lavoro volesse rettificare i dati di una domanda già trasmessa e non respinta, deve prima annullare la precedente domanda, inviando un flusso con la medesima “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore”, “Competenza” e “Tipologia beneficiario” con l’indicazione di un numero di giorni di sospensione pari a “0”, e poi inviare la nuova domanda con i dati rettificati.
Diversamente, tutte le domande aventi a oggetto la medesima “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore”, “Competenza” e “Tipologia beneficiario” di una precedente domanda già inviata saranno oggetto di reiezione con codice C00.1 (Posizione già trasmessa).
Le domande che a parità di “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore” e “Competenza” di una precedente richiesta già inviata presentano una “Tipologia beneficiario” diversa, vengono invece considerate e gestite come due domande indipendenti l’una dall’altra. Per cui la seconda viene istruita e liquidata nel rispetto del numero massimo di giorni autorizzabili, a norma del decreto 67 2023 (v. sotto)
Sulla base dei dati inviati viene effettuato il ricalcolo e in caso di eccedenza l’Istituto avvierà le conseguenti attività di recupero del credito.
Si sottolinea altresì che dal momento che le presenti indicazioni sono operative dalla data del 6 novembre 2023, eventuali flussi con numero giorni di sospensione pari a “0” inviati prima della suddetta data, sono stati respinti e non hanno avuto effetti sulle eventuali domande precedenti.
Ricordiamo che sono a disposizione 620 milioni per il nuovo ammortizzatore sociale che è :
Da sottolineare anche che è possibile annullare le richieste di CIG e CISOA ordinarie eventualmente già richieste e chiedere invece la nuova integrazione.
Nello specifico la cassa integrazione Unica spetta:
AGGIORNAMENTO 31 OTTOBRE
Nel messaggio 3825 2023 INPS precisa che
Dopo l’accesso è necessario :
Terminate le suddette operazioni, la richiesta sarà presa in carico e i datori riceveranno gli esiti delle verifiche effettuate.
I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, sono dispensati
Queste integrazioni al reddito sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale vigenti (per gli stessi periodi) ma non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive.
Nella circolare INPS riepiloga in contenuti del decreto e riporta in allegato l’elenco delle località per le quali è previsto il ricorso al nuovo ammortizzatore unico.
Diversamente da quanto specificato nel decreto l'Istituto non richiede documentazione specifica per il diritto riservandosi controlli solo ex post
Da sottolineare la quantificazione del importo, per il quale va fatto riferimento al massimale previsto dalla legge fissato per il 2023 ( v. circolare INPS) a 1.321,53 euro, al netto della riduzione ex legge 41/1986 (5,84%) .
La nuova integrazione salariale verrà erogata con pagamento diretto dell'INPS , senza anticipazioni da parte delle aziende, e comprende anche la contribuzione previdenziale figurativa
Dal punto di vista delle comunicazioni sindacali sono lasciate alla libera scelta delle aziende che possono decidere se effettuarle o meno e, nel primo caso, sia prima che dopo la richiesta all'INPS .
Le domande possono essere effettuate dal datore di lavoro all'INPS dal 15 giugno 2023 alla fine del mese successivo alla sospensione lavorativa( Il termine non è decadenziale).
Va utilizzato un file in formato .csv da inoltrare tramite Comunicazione Bidirezionale, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente / Contatti, sotto la voce “CIGO- CIGS - Solidarietà”, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.
Riguardo l' incompatibilità del nuovo ammortizzatore sociale unico con gli strumenti già vigenti Inps precisa che i lavoratori che, per i medesimi periodi, sono destinatari dei trattamenti ordinari non possono fruirne.
Questo comporta che per i datori di lavoro appartenenti ai settori dell’Artigianato e della Somministrazione, tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali la richiesta equivale ad implicita dichiarazione di non aver fatto richiesta, per i medesimi periodi e per gli stessi lavoratori, dell’Assegno di integrazione salariale a carico dei predetti Fondi di solidarietà.
ATTENZIONE I datori che abbiano inoltrato domanda di CIGO, AS FIS e/o dei Fondi di solidarietà bilaterali o CISOA e volessero optare per la nuova misura di sostegno potranno richiedere, con la massima urgenza, alla Struttura territoriale competente, l’annullamento dell’originaria istanza e poi dovranno presentare domanda per accedere alla nuova misura di sostegno di cui trattasi.
Con il messaggio 2215 Inps precisa ancora che la misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di 90 giornate da collocare nell’arco temporale che va dal 2 maggio 2023 al 31 agosto 2023.
Nel messaggio 2325 del 22 giugno che fornisce le istruzioni per la compilazione dei flussi Uniemens delle diverse gestioni , l'istituto precisa tra l'altro che:
I datori di lavoro con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali nelle denunce individuali dovranno valorizzare la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> con il codice di nuova istituzione “AUA”, avente il significato di “Ammortizzatore Unico Alluvionati”, procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano i periodi indennizzati con le consuete modalità.
Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni
- Elemento <Lavorato> = N;
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 o 2 (in caso di integrazione a carico del datore di lavoro);
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = AUA.
Il valore <DiffAccredito> andrà determinato sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate di lavoro non prestate, comprensiva dei ratei relativi alle competenze ultra-mensili.
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