Con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 19 aprile 2023 è stata adottata la convenzione quadro tra l'INPS e le Casse/Enti previdenziali per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all'esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45.
INPS lo ha comunicato con il messaggio 1739 2023
AGGIORNAMENTO 1 AGOSTO 2024
Con il messaggio 2770 del 31 luglio è stato prcisato che ad oggi sono 9 le casse private che hanno aderito alla convenzione.
ENPAM e la Cassa Geometri, in qualità di Casse pilota che hanno messo a disposizione le proprie infrastrutture e know-how, hanno completato le operazioni di natura tecnica per consentire l’allineamento delle rispettive piattaforme per cui da mese di settembre 2024, tra l’INPS e le predette Casse lo scambio delle informazioni, , potrà avvenire esclusivamente tramite il canale telematico. L
e medesime azioni di coordinamento saranno intraprese con le altre Casse firmatarie
Si ricorda che sia i lavoratori dipendenti pubblici e privati che i liberi professionisti hanno la facoltà di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le diverse forme previdenziali, nella gestione in cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo al momento della domanda .
Fino ad oggi per la gestione unitaria dei dati avveniva uno scambio di comunicazioni tra l’Istituto e le Casse professionali, mediante raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC).
Con la nuova convenzione viene disciplinato lo scambio telematico di informazioni per la gestione delle comunicazioni e la consultazione incrociata dei dati relativi alle domande
I servizi per l’attuazione di quanto indicato all’articolo 1 della convenzione quadro sono dettagliati nei relativi Allegati n. 1 e n. 2, parti integranti della stessa.
I criteri tecnici per la fruibilità dei servizi per lo scambio delle informazioni in oggetto sono definiti nell’Allegato n. 3 alla convenzione quadro.
In una prima fase lo scambio telematico ha riguardato esclusivamente la richiesta, da parte della Cassa professionale accentrante, del prospetto dei contributi versati all’INPS e l’invio da parte dell’Istituto (cfr. l’Allegato n. 1, sezione B1, e l’Allegato n. 2, sezione D2).
La stipula delle convenzioni avviene con firma digitale e il relativo versamento dell’imposta di bollo, a carico delle Casse stipulanti, va assolto in modalità elettronica.
Per l’avvio dell’iter di convenzionamento le Casse professionali devono rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione - Area Relazioni e sinergie con i partner istituzionali, al seguente indirizzo e-mail: Convenzioni.CAF@inps.it.
Nel messaggio del 4 luglio 2023 INPS informa che sono disponibili i seguenti nuovi servizi online per le Casse aderenti:
La fase successiva, invece, riguarderà i servizi relativi alla ricongiunzione previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da parte dell’Istituto a ciascuna Cassa stipulante. Fino ad allora, le ulteriori fasi del procedimento continuano a seguire le modalità attualmente in uso.
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