Con Risposta a interpello 321 del 9 maggio le Entrate chiariscono che le lezioni di inglese fatturate agli istituti committenti da un ente che ha ottenuto l’esenzione per il “riconoscimento” vincolante dell’ufficio scolastico, sono senza IVA se:
L'istante afferma di svolgere corsi di formazione di lingua inglese e di aver ottenuto il riconoscimento all'applicazione del regime di esenzione IVA così come previsto dall''articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
L'Istante dovrà erogare corsi di lingua per conto di due diverse società, ossia:
a) ALFA, anch'essa in possesso dei requisiti di esenzione;
b) BETA, priva dei requisiti di esenzione.
Dato che dovrà fatturare questa prestazione a tali soggetti, chiede chiarimenti in merito all'applicazione del regime di esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20) del Decreto IVA, fermo restando che il corso verrà fatturato ai discenti direttamente da ALFA e BETA.
In recepimento dell'articolo 132 della Direttiva CE n. 112 del 2006, l'articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA prevede l'esenzione dall'IVA per «le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, (...)».
Detta disposizione subordina l'applicazione del beneficio dell'esenzione dall'IVA al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l'altro soggettivo. Le prestazioni a cui si riferisce devono perciò essere:
In conformità con quanto precisato dalla circolare n. 22/E del 2008 (paragrafo 3), a seguito del parere tecnico vincolante espresso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, la Direzione regionale del Lazio dell'Agenzia delle entrate ha riconosciuto all'Istante, il regime di esenzione IVA previsto dall' articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA.
È bene ricordare che tale regime non vale per tutte le attività espletate dalla Società, essendo circoscritto all'attività di natura educativa e didattica specificatamente riconosciuta.
L'Istante, pertanto, deve valutare se, in base agli accordi stipulati con gli istituti interessati, l'attività che rende a loro favore sia la stessa attività di insegnamento per la quale ha ottenuto il riconoscimento e non consista invece in una mera messa a disposizione di insegnanti, in cui il docente ''svolge temporaneamente compiti di insegnamento sotto la responsabilità di quest'ultimo istituto'' (cfr sentenza della Corte di Giustizia UE, C434/05 del 14 giugno 2007, par. 19, 22, 23).
In quest'ultima fattispecie non ricorrono i presupposti per l'esenzione IVA in commento perché, come chiarito dalla stessa Corte, ''la messa a disposizione (di personale) dell'istituto destinatario di un docente in tali condizioni non può essere considerata, in quanto tale, come un'attività idonea a rientrare nella nozione di «insegnamento» ai sensi dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. i), della sesta direttiva''.
Nel rimandare a tale sentenza per ogni ulteriore chiarimento, si ritiene che le prestazioni che la Società intende effettuare a favore dei discenti di Alfa e Beta siano esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA al ricorrere delle seguenti condizioni:
Al ricorrere dunque di questi presupposti l'Istante può fatturare le prestazioni pattuite in esenzione da IVA agli istituti ''suoi committenti'', ''riconosciuti'' o meno.
Le entrate specificano infine che, in merito alla prestazione di insegnamento che gli istituti suoi committenti a loro volta fatturano ai propri discenti, è dirimente il possesso del requisito del ''riconoscimento''.
Quindi si conclude che,
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