News Pubblicata il 03/05/2023

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Superbonus in 10 rate: altri codici tributo per la rateizzazione lunga

di Redazione Fisco e Tasse

I codici tributo per l'opzione in 10 rate per superbonus, sismabonus e barriere architettoniche. La Risoluzione 19/2023 con le istruzioni delle entrate



Con Risoluzione n. 19 del 2 maggio le Entrate istituiscono i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti, ceduti o fruiti come sconto ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativi a:

Ricordando che "...i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica...”, l'agenzia specifica che è necessario distinguere i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all’Agenzia delle Entrate successivamente a tale data, ossia dal 1° aprile 2023.

Allo scopo di distinguere i crediti di cui trattasi nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24, in aggiunta ai codici tributo 7708 e 7718 istituiti con la risoluzione n. 71/E del 7 dicembre 2022 (leggi Superbonus: codici tributo per le comunicazioni di cessione e sconto dal 1.11) sono istituiti i seguenti codici tributo: 

I suddetti codici tributo sono utilizzati per identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° aprile 2023. 

Viene anche sottolineato che, i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020, n. 12/E del 14 marzo 2022 e n. 71/E del 7 3 dicembre 2022, restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 31 marzo 2023, per le ipotesi e secondo le indicazioni ivi riportate. 

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 132123 del 18 aprile 2023 sono state definite le modalità attuative del richiamato articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022.  Nel dettaglio, il provvedimento tra l'altro dispone che ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita.

Allo scopo di distinguere le rate annuali dei crediti risultanti dalla ripartizione della rata originaria, a seguito della comunicazione prevista dal provvedimento del 18 aprile 2023, sono istituiti i seguenti codici tributo:

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risoluzione AdE 19 del 02.05.2023

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