Con il messaggio 1563 del 28 aprile 2023 INPS fornisce le istruzioni operative per il conguaglio e il recupero della contribuzione relativa alla quota di fringe benefit e/o di bonus carburante e erogata da parte dei datori di lavoro agricolo con contribuzione unificata.
In particolare l'istituto precisa due casi e illustra le procedure da seguire
I datori di lavoro devono inviare un flusso di variazione in aumento del mese di competenza con l’importo dei fringe benefits e/o del bonus carburante corrisposto nel periodo d'imposta 2022. Se il totale è superiore a
l'incremento va denunciato all’interno del flusso PosAgri, con Tipo Retribuzione “W”,
quindi i datori effettueranno il recupero dal lavoratore.
Per il recupero della quota di fringe benefit e/o di bonus carburante precedentemente assoggettata a a contribuzione 2022 (inferiori alle soglie previste) il datore di lavoro deve presentare alle Strutture territoriali competenti, di un’istanza di rettifica con il modello 07FB tramite l’apposita funzionalità nel Cassetto previdenziale per le aziende agricole entro e non oltre il prossimo 31 maggio. Va evidenziato l’importo della retribuzione da non considerare imponibile per ogni codice fiscale dei lavoratori interessati. I datori di lavoro dovranno conseguentemente restituire ai lavoratori la quota di contribuzione recuperata di.
L’eventuale credito residuo potrà essere oggetto di compensazione.
In caso di datore di lavoro cessato, l'importo può essere richiesto a rimborso.
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