L'Agenzia pubblica nella risposta con Principio di diritto n. 8 2023 chiarimenti sulla spettanza dell'incentivo per il rientro in Italia di docenti e ricercatori art. 44 Legge 78 2010 ampliando l'applicabilità dell'agevolazione anche ai soggetti beneficiari di assegni di ricerca esenti IRPEF, propedeutici ai dottorati di ricerca. Vediamo più in dettaglio.
Si ricorda che l'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, cosiddetto Rientro dei cervelli intendeva mettere un freno al fenomeno dell'espatrio di lavoratori ad alto profilo scientifico ma favorire anche l'ingresso in italia di ricercatori e docenti stranieri per favorire lo sviluppo scientifico e tecnologico del paese
L'agevolazione prevede l'esclusione del novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori per lavoro dipendente o autonomo di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università svolto per almeno due anni continuativi purché in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, e che tornino o acquisiscano per la priva volta la residenza fiscale in Italia .L'agevolazione è fruibile per sei anni a decorrere dal periodo di imposta in cui si trasferiscono
Viene precisato inoltre che per i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010, il rientro o l'ingresso in Italia con assunzione della residenza fiscale, può avvenire in relazione all'avvio dell'attività presso università e/o enti di ricerca anche nell'ambito di un assegno di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2020 n. 240.Per i suddetti assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, di durata compresa tra uno e tre anni, è prevista l'esenzione dall'IRPEF
La norma, prorogata dal DL Milleproroghe 198 2022 fino al 31.12.2023, prevede che le università possano stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ( triennali), con
L'Agenzia precisa quindi che in caso di assunzione da parte degli enti di ricerca e delle università, di docenti e ricercatori provenienti dall'estero che entrano o rientrano in Italia per svolgere attività di ricerca o di docenza, con percezione di assegni di ricerca (esenti da IRPEF) non è in contrasto con la ratio agevolativa del regime di cui all'articolo 44, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, cd. "Rientro dei cervelli"
Attenzione va posta al fatto che in tal caso, la durata delle agevolazioni verrà computata a partire dal periodo d'imposta di ingresso o rientro in cui il contribuente interessato acquisirà la residenza fiscale in Italia e in connessione con l'avvio dell'assegno di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 240 del 2010.
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