L'agenzia delle Entrate con la Circolare n 10 del 20 aprile fornisce chiarimenti sulla SOA.
Ricordiamo che la SOA è la certificazione necessaria alle imprese per l'affidamento di lavori di importo superiore a 516.000 euro ai fini degli incentivi fiscali per interventi edilizi. leggi anche: Attestazione SOA: chiarimenti delle entrate
Le imprese, ai sensi dell'art 10 bis del DL n 34/2022, devono essere certificate e in particolare, ai fini delle agevolazioni fiscali (previste dagli articoli 119 e 121 del Dl n. 34/2020) l’esecuzione dei lavori deve essere affidata:
Con la circolare n 1072023 viene chiarito che, gli incentivi fiscali ex artt 119 e 121 DL 34/2020 per lavori affidati a imprese per importi superiori a 516.000 euro spettano secondo le regole seguenti:
Per i lavori in esecuzione al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL 21/2022) e contratti stipulati entro tale data | Per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 (ai sensi dell'art 2 ter DL 11/2023) |
spettano a prescindere dalla SOA anche per le spese sostenute dal 1 luglio 2023 | Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2023 gli incentivi fiscali spettano se:
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La circolare chiarisce inoltre che al fini di individuare i lavori di importo superiore a 516mila euro, per i quali è previsto l’obbligo della SOA, occorre tener conto dell’importo dei lavori al netto dell’Iva e il limite di 516mila euro deve essere calcolato considerando singolarmente ciascun contratto di appalto e ciascun contratto di subappalto.
Pertanto nell’ipotesi in cui detti lavori siano affidati in subappalto, le condizioni SOA devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516mila euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a tale soglia.
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