Con il messaggio 1450 del 18 aprile 2023 INPS fornisce le istruzioni operative sulle assunzioni agevolate nell'ambito dei contratti di espansione, istituiti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e prorogato con modifiche dalla legge 234 2021 con applicazione fino al 31 dicembre 2023.
Ricordiamo di seguito in breve la disciplina vigente del contratto di espansione e vediamo le nuove indicazioni INPS in tema di assunzioni agevolate.
Contratto di espansione 2023 come funziona
Come già chiarito con la circolare n. 88 del 25 luglio 2022 i datori di lavoro con un organico non inferiore a cinquanta unità possono, per gli anni 2022 e 2023, avviare una procedura per la stipula, in sede governativa, di un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (o RSA-RSU.
La disciplina si applica nell’ambito di processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese “che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l’assunzione di nuove professionalità”.
L'accordo per l'applicazione del contratto di espansione consente al datore di lavoro alcune agevolazioni tra cui:
- possibilità di periodi di di riduzioni orarie o sospensione del personale dipendente, con trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo massimo di 18 mesi, anche non continuativi (in deroga alla normativa ordinaria) e con esonero dalla contribuzione addizionale (v. circolare INPS 143 2020)
- il pensionamento anticipato per il personale cui manchino al massimo cinque anni dal raggiungimento della pensione, per i quali il datore di lavoro provvede a garantire una 'indennità mensile di accompagnamento alla pensione.
Contratto di espansione e agevolazioni per le assunzioni
In merito al riconoscimento delle agevolazioni per le assunzioni , che in generale è subordinato al rispetto dei principi generali di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 , Inps chiarisce nel nuovo messaggio l'applicabilità, nell'ambito dei contratti di espansione, malgrado due condizioni apparentemente ostative.
- l’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, prevede espressamente, che “gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva”. Sul punto , su parere concorde del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si chiarisce che l’impegno del datore di lavoro ad assumere lavoratori con contratto a tempo indeterminato (o di apprendistato professionalizzante), non integra la fattispecie di “obbligo preesistente” regolata dal citato articolo 31. Ciò perché, in forza dell’accordo sottoscritto, le parti si impegnano liberamente e genericamente ad assumere lavoratori con profili professionali compatibili e l’effettuazione delle assunzioni non costituisce l’attuazione di un obbligo di legge, ma il mero adempimento della previsione contrattuale.
- Inoltre l'inps precisa che non si applica neppure l’articolo 31, comma 1, lettera c), dello stesso decreto n. 150/2015, che dispone che “gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso ..”. Cio in quanto la stipula del contratto di espansione presuppone che il datore di lavoro interessato ponga in essere un processo strutturale di reindustrializzazione e riorganizzazione anche attraverso l’acquisizione di nuove figure professionali coerenti : Quindi per le nuove assunzioni previste nell’accordo è possibile accedere alle misure agevolative anche laddove siano in atto, presso il datore di lavoro, riduzioni dell’orario di lavoro ai sensi dell’articolo 41, comma 7, del decreto legislativo n. 148/2015.