In caso di dimissioni del lavoratore nel periodo di fruibilità del congedo di paternità è obbligatorio il versamento del c.d. ticket di licenziamento ovvero il contributo per il finanziamento della Naspi.
Lo ricorda l'inps nel messaggio 1356 del 12.4.2023 in cui fornisce anche le istruzioni operative per gli adempimenti dei datori di lavoro per conguaglio nei flussi Uniemens, anche per eventi precedenti il messaggio.
La novità deriva dall'applicazione dell’articolo 2, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, che ha introdotto all’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la nuova disciplina del congedo di paternità obbligatorio, applicabile al lavoratore dipendente padre adottivo o affidatario
Questo comporta che:
Il datore di lavoro è tenuto all’adempimento contributivo per le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dai due mesi prima la data presunta del parto e sino al compimento di un anno di età del bambino;
- l’obbligo contributivo sussiste a decorrere dal 13 agosto 2022 e per gli eventi di dimissioni verificatisi a decorrere da quella data
- anche nelle ipotesi di interruzioni di rapporto di lavoro di operaio agricolo a tempo indeterminato o di apprendista a tempo indeterminato alle dipendenze di imprese cooperative e dei loro consorzi - inquadrati nel settore agricoltura
L'istituto ricorda che le disposizioni non si applicano invece - sino al 31 dicembre 2023 - nelle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratore assunto con la qualifica di giornalista
I datori di lavoro dovranno utilizzare il codice <TipoCessazione> ”1S”, “Dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità e del lavoratore padre ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n.151/2001”, seguendo le istruzioni della circolare 40/2020.
Per le cessazioni di rapporto di lavoro intervenute precedentemente alla pubblicazione del messaggio, i datori di lavoro devono operare con l’invio di flussi regolarizzativi sull’ultimo mese di attività del lavoratore, entro il giorno 16 esponendo il nuovo codice Tipo Cessazione “1S” e il codice “M400”.
Ai fini della determinazione del massimale mensile NASpI per l’anno 2023, da prendere a riferimento per il calcolo del contributo si rinvia alla circolare n. 14 del 3 febbraio 2023.
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