News Pubblicata il 11/04/2023

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Contratti di solidarietà 2021-2022: istruzioni per gli sgravi

di Redazione Fisco e Tasse

Primo elenco dei beneficiari e istruzioni UNIEMENS per il recupero degli sgravi contributivi per periodi fino al 30.6.2022. Scadenza 16 luglio 2023 Circolare 40 del 5.4.2023



Con la circolare 40 pubblicata il 5 aprile 2023 l'Inps chiarisce le modalità per il recupero delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2021 previste per il sostegno ai datori di lavoro che hanno stipulato contratti di solidarietà  (CdS) difensivi accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) ai sensi del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ovvero dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148.

Le modalità  di attribuzione sono state poi modificate  dal D.I. 27 settembre 2017, n. 2 e relativa circolare operativa  del Ministero 2 2017 

Si tratta ricordiamo della riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.

Per ulteriori informazioni sui CDS leggi Sgravi contratti di solidarieta con CIGS 

Alla luce delle varie modifiche normative che si sono succedute nella nuova circolare 40 2023  Inps illustra  le modalità per il recupero con i flussi UNIEMENS delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2021 da parte delle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 30 giugno 2022 (Allegato n. 1)

Per  altre aziende, non indicate nell’elenco  se già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate a operare i conguagli con successive comunicazioni.

Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, llistituto  sottolinea che e gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione  ferma la quale potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti

 Viene anche chiarito che l'agevolazione è incompatibile con altri benefici contributivi,  tranne che con la Decontribuzione Sud, di cui all'articolo 27 del Dl 104/2020 e all'articolo 1, comma 161, della legge 178/2020, seppure sulla contribuzione datoriale residua.

Alle aziende ammesse verrà attribuito il codice di autorizzazione "1W".

La scadenza per le operazioni di conguaglio è fissata al  giorno 16 del mese di luglio 2023.

Fonte: INPS



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