Con la nota 642 del 6 aprile 2023 l'ispettorato nazionale del lavoro ha risposto ad alcune richieste di chiarimento in merito alla decadenza del provvedimento di sospensione dell'attività prevista dal DLGS 81 2008, comma 16 art. 14, e alla possibile immediata ripresa del lavoro , in particolare nei casi di decadenza del provvedimento per prescrizione dei termini.
A riguardo, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INL specifica le diverse casistiche.
In particolare la decadenza della sospensione si verifica nei seguenti casi :
Diversamente nel caso in cui il provvedimento di sospensione fosse stato adottato non solo per motivi di di salute e sicurezza, ma anche per motivi di lavoro irregolare, lo stesso manterrà i suoi effetti anche in presenza del decreto di archiviazione emesso dal Giudice penale. quindi per la ripresa dell'attività lavorativa, il datore di lavoro dovrà prima porre in essere le condizioni per ottenerne la revoca espressa
Viene chiarito inoltre, in presenza di un provvedimento di sospensione non revocato dall’Ufficio, ma decaduto, la ripresa dell’attività lavorativa non costituisce violazione del comma 15 dell’art. 14, il quale prevede la pena dell’arresto fino a sei mesi per il datore di lavoro
Si ricorda inoltre che il decreto di archiviazione per prescrizione obbligatoria di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 758/1994.non fa venire meno l’obbligo, da parte da datore di lavoro, di versare la quota residua della somma aggiuntiva, maggiorata del 5% per le spese di presentazione della istanza, finalizzata alla revoca.
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