Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 11 del 2023 (Decreto cessione crediti o decreto Superbonus) che contiene misure urgenti in materia di cessione dei crediti legati al Superbonus ed ecobonus, è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare.
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Sono stati infatti introdotti nel testo cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi. Particolarmente importante l'articolo 2-quater - "Compensazione crediti fiscali" che fornisce un'interpretazione autentica sull'applicabilità dell'istituto cosiddetto della "compensazione orizzontale" previsto dall'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero della possibilità riconosciuta al contribuente di compensare debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, e specifica in particolare che sono compresi i crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
La disposizione in effetti era già stata interpretata in questo modo dal punto di vista della dottrina ma ci sono state molte letture di segno opposto da parte dei tribunali di merito (Trib. Milano n. 625/2022, Trib. Brescia n. 1251/2022 , Trib. Milano n. 7823/2022)
Secondo quanto illustrato nelle citate pronunce, la compensazione opererebbe solo tramite l'utilizzo di crediti omogenei.
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Va ricordato nello specifico che l'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 prevede che "i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva."
La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno per IVA, IRPEF e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
Sul punto le prime istruzioni operative in merito all'istituto della compensazione da parte dell'Amministrazione finanziaria (circolare 101-E/2000) dell'Inps (circolare 79/1998) e della giurisprudenza di legittimità (Cass. 21 febbraio 2018 n. 4154) non avevano opposto dubbio alcuno, se non il fatto che l’Agenzia delle Entrate potesse valutare la validità dei crediti del Fisco.
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