News Pubblicata il 05/04/2023

Tempo di lettura: 3 minuti

Compensazione tra tasse e contributi: conferma nel DL 11 2023

di Redazione Fisco e Tasse

Nella conversione del decreto Superbonus la norma di interpretazione autentica che autorizza la compensazione orizzontale di debiti e crediti di enti diversi. Ecco l'elenco



Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 11 del 2023  (Decreto cessione crediti o decreto Superbonus) che contiene misure urgenti in  materia di cessione dei crediti legati al Superbonus ed ecobonus,    è stato notevolmente ampliato a  seguito dell'esame parlamentare.  

Vedi i dettagli in Decreto cessione crediti edilizi, il Governo pone la fiducia

Sono stati infatti introdotti nel testo cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi. Particolarmente importante l'articolo 2-quater - "Compensazione crediti fiscali" che  fornisce un'interpretazione autentica sull'applicabilità dell'istituto  cosiddetto della "compensazione orizzontale"   previsto dall'articolo 17, comma 1, primo  periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  ovvero della possibilità riconosciuta al contribuente di compensare  debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, e specifica in particolare che sono compresi i crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge  n. 34 del 2020.

La disposizione in effetti  era già stata interpretata in questo modo dal punto di vista della dottrina ma ci sono state molte  letture   di segno opposto  da parte  dei tribunali di merito (Trib. Milano n. 625/2022, Trib. Brescia n. 1251/2022 , Trib. Milano n. 7823/2022)

Secondo quanto  illustrato nelle citate pronunce, la compensazione opererebbe solo tramite l'utilizzo di crediti omogenei.  

Leggi anche A rischio la compensazione orizzontale e Come pagare contributi e tasse con i crediti del Superbonus

Compensazione debiti e crediti  di enti diversi: regole ed elenco completo  

Va ricordato nello specifico che  l'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 prevede che "i  contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore  dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei  confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente  alla data di entrata in vigore del  decreto. 

Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva." 

La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori  all'anno per IVA,  IRPEF  e  relative addizionali,  imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP  per importi superiori a  5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

 Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

Sul punto  le prime istruzioni operative in merito all'istituto della compensazione da parte  dell'Amministrazione finanziaria (circolare 101-E/2000)  dell'Inps (circolare 79/1998)  e  della giurisprudenza di legittimità  (Cass. 21 febbraio 2018 n. 4154) non avevano opposto dubbio alcuno,  se non il fatto che l’Agenzia delle Entrate potesse valutare la validità dei crediti del  Fisco.


Fonte: Parlamento Italiano



TAG: Ristrutturazioni Edilizie 2023 La rubrica del lavoro Contributi Previdenziali