Il regime agevolato riservato a ricercatori e docenti (ex articolo 44, primo comma, del Dl 78/2010) non è soggetto a opzione per poter essere applicato. Questo quanto affermato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza 940/2023 che ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.
Vediamo un riepilogo della norma in oggetto il caso di contenzioso e le conclusioni della CGT.
L’articolo 44 del D.L. 78/2010 poi modificato dal decreto 34 2019, prevede una detassazione del 90%, del reddito con decorrenza dal periodo d’imposta in cui il soggetto diventa residente fiscale in Italia, più i cinque periodi d’imposta successivi.
Hanno diritto i soggetti
I benefici sono ulteriormente potenziati, qualora ricorrano particolari situazioni:
Tutti questi benefici sono condizionati al fatto che il soggetto rimanga residente fiscale in Italia a norma dell'art 2 del TUIR)
Il regime di favore può trovare oggi applicazione anche alle persone fisiche che avviano una attività d’impresa dal periodo d’imposta successivo al 2019.
Il contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore Irpef versata e delle ritenute non dovute, in relazione al periodo di imposta 2018 per non applicazione del regime agevolato. Infatti, secondo l'Agenzia , il contribuente avrebbe dovuto applicare gli incentivi direttamente nella dichiarazione dei redditi come previsto dalla circolare 33/E/2020 oppure fare richiesta al proprio datore di lavoro.
I giudici, di primo e secondo grado, hanno affermato invece che il contribuente ha diritto al rimborso in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa istitutiva che non menziona alcun adempimento necessario.
Inoltre osserva che la circolare che richiede l'opzione o l'indicazione in dichiarazione non costituisce fonte normativa ed oltretutto era riferita al regime dei lavoratori impatriati d.gls 147/2015 e non al regime ricercatori e docenti del DL 78 2010.
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