Secondo la risoluzione 23 aprile 2003 n. 96/E dell'Agenzia delle Entrate, la sanatoria dei redditi prodotti all'estero, che si perfeziona con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 6% (articolo 8, comma 5, della legge 289/2002), determina l'estinzione anche delle sanzioni amministrative, comprese quelle connesse alle violazioni degli obblighi di documentazione e registrazione ai fini Iva (collegate ovviamente a redditi e imponibili risultanti dalla dichiarazione integrativa). La risoluzione chiarisce inoltre che per i redditi esteri non opera l'incremento del 100% sulla franchigia.
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