Nel messaggio 1022 del 14 marzo 2023 Inps fornisce nuove indicazioni in materia di esonero dal contributo addizionale di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022 (Decreto Ucraina) nonché i criteri utilizzati dall’Istituto per la determinazione dell’esonero stesso e di quello previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 4/2022.
Si tratta ricordiamo degli esoneri dal contributo addizionale per CIG e CIGS riferiti a periodi compresi tra il 22 marzo e il 31 maggio 2022.
Il messaggio completa quanto indicato con la circolare n. 97 del 10 agosto 2022 precisando che l'esonero avendo carattere selettivo era sottoposto alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Infatti :
- l’esonero di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 4/2022 è stato autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 4611 final del 7 luglio 2022, mentre
- l’esonero dal versamento della contribuzione addizionale previsto dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022, è stato autorizzato con la decisione C(2022) 8662 final del 24 novembre 2022, nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della “Comunicazione della Commissione sul quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia in seguito all'aggressione della Russia all'Ucraina”, c.d. Temporary Crisis Framework (TCF),
Per avere diritto all'esonero l'istituto precisa che:
- - gli aiuti complessivamente fruiti per impresa ai sensi della sezione 2.1 del TCF - al lordo di qualsiasi imposta o altro onere - non devono essere di importo superiore ai 2 milioni di euro o non superiore a 250.000 euro per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- - gli aiuti devono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023;
- gli aiuti devono essere concessi in favore di imprese colpite dalla crisi.
Per i datori di lavoro che avrebbero avuto diritto all'esonero e hanno già versato il contributo, è possibile inviare i flussi di regolarizzazione per il recupero.
Il messaggio precisa inoltre che l’Istituto provvede alla quantificazione degli importi riconosciuti a titolo di esonero dal versamento del contributo addizionale di cui agli articoli 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022, e 7, comma 1, del decreto-legge n. 4/2022 e ne specifica i criteri .
Attenzione al fatto che, in considerazione della natura degli esoneri in trattazione quali aiuto di Stato, l’INPS provvederà
- a registrare le misure nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) gestito dal Ministero delle Imprese e del made in Italy e che,
- qualora all’esito delle verifiche, contestuali alla registrazione degli esoneri, risulti il superamento dei massimali di aiuto concedibili fissati dai rispettivi Quadri Temporanei di riferimento, l’Istituto procederà al recupero degli importi indebitamente fruiti.
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