Con la Circolare n 1 del 6 marzo il MEF risponde a quesiti giunti in ordine alla trasmissione delle deliberazioni adottate dagli enti locali in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie e di opposizione allo stralcio dei carichi di importo residuo fino a mille euro, di cui ai commi 205, 221-bis e 229-bis dell’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 oramai nota come legge di bilancio 2023, come modificati dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D. L. 29 dicembre 2022, n. 198, ossia decreto Milleproroghe.
Sinteticamente viene affermato che, la facoltà dei Comuni di recepire entro il 31 marzo le sanatorie previste dalla legge di bilancio 2023 vale anche per tutte le ipotesi di definizione agevolata delle rate omesse di precedenti istituti deflattivi, anche per fattispecie non giudiziarie, anche se la norma si riferisce alle controversie tributarie.
Inoltre, le delibere comunali in materia di stralcio dei mini ruoli e di sanatorie fiscali derogando la regola ordinaria, acquistano efficacia con la mera pubblicazione sul sito internet del comune, e non con la pubblicazione sul sito delle Finanze.
La Circolare MEF, innanzitutto riepiloga che:
Nel dettaglio, il Ministero evidenzia che la norma, richiamando tutte le disposizioni di cui ai commi da 206 a 221, deve ritenersi applicabile anche alle fattispecie previste dal comma 219, sebbene quest’ultimo disciplini istituti che non afferiscono propriamente al contenzioso giurisdizionale.
Il citato comma 221-bis, infatti, nel riferirsi genericamente alle “controversie”, ha inteso includere anche quelle di carattere non strettamente giurisdizionale; il comma 229-bis prescrive che gli enti territoriali i quali, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di opposizione allo stralcio di cui al comma 229, possono farlo sino al 31 marzo 2023.
In alternativa, entro tale ultima data, gli stessi enti possono adottare, nelle forme previste dal citato comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l’integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo, quindi, di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Occorre evidenziare che il Legislatore, con riferimento agli enti locali, con tali disposizioni ha introdotto una deroga al regime di efficacia costitutiva della pubblicazione nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti stessi in materia tributaria.
Le disposizioni di cui ai citati commi 205, 221-bis e 229-bis prevedono che le deliberazioni approvate dagli enti locali in materia di definizione agevolata e di opposizione allo stralcio dei carichi di importo residuo fino a mille euro acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore.
Si sottolinea che gli enti locali sono tenuti, in ogni caso, a trasmettere le deliberazioni in questione al ME entro il 30 aprile 2023 a fini unicamente statistici.
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