Con Risoluzione n 14 del 6 marzo le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF ai sensi dell’articolo 24-bis del TUIR nel caso di revoca.
Ricordiamo che l’articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi ha introdotto un regime opzionale d’imposta sostitutiva dell’IRPEF sui redditi prodotti all’estero, rivolto esclusivamente alle persone fisiche in possesso dei requisiti previsti, che trasferiscono la residenza fiscale da un Paese estero in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR.
Per effetto dell'esercizio dell'opzione per l'imposta sostitutiva, relativamente ai redditi prodotti all'estero è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 marzo 2017 sono state definite le modalità applicative per l’esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione, nonché per il versamento dell’imposta sostitutiva.
Con la risoluzione n. 44/E dell’11 giugno 2018, è stato istituito il codice tributo “NRPP” per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF
La circolare n. 17/E del 23 maggio 2017 nel paragrafo 6.1 ha previsto che “La revoca potrà essere esercitata anche se il contribuente abbia già versato l’imposta sostitutiva relativa al medesimo periodo d’imposta. In tale ipotesi, l’imposta già versata ma non dovuta potrà essere utilizzata in compensazione o richiesta a rimborso”
Nell’ipotesi di revoca dell’opzione prevista dall’articolo 24-bis del TUIR, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva già versata, si istituisce con il provvedimento in oggetto, il seguente codice tributo:
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