Nella legge di conversione del DL Milleproroghe 2023 (Legge 14-2023) è stata inserita una norma che proroga dal 31.12.2022 al 31.12.2023 l’ambito di applicazione di alcune norme, relative alle possibilità di svolgimento secondo modalità particolari:
• degli esami per l’abilitazione relativi ad alcune professioni;
• delle attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione professionale o previste nell’ambito dei corsi di studio o successive al conseguimento del titolo di studio.
Vediamo in dettaglio le professioni interessate dalle eventuali modalità particolari ( ad esempio a distanza)
1. in primo luogo la norma affida al Ministro dell’università e della ricerca, con uno o più decreti la possibilità di definire la deroga alle norme vigenti l’organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio di alcune professioni, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Tali modalità straordinarie si riferiscono alle seguenti professioni:
ATTENZIONE Dall'ambito dell'intervento di proroga sono esplicitamente escluse le lauree abilitanti alle professioni di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo (lauree abilitanti nel cui corso è previsto lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo);
2. il Ministro dell’istruzione e del merito, con uno o più decreti, anche in relazione all'andamento dell'emergenza epidemiologica, può definire con disposizioni di deroga alle norme vigenti l’organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di
mentre dall'ambito dell'intervento di proroga sono esplicitamente escluse le lauree abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato;
3. Inoltre i citati ministeri - a seconda delle competenze posssono individuare modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle professioni summenzionate, o previste nell’ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio .
Tale possibilità concerne anche le attività pratiche e i tirocini interni ai corsi delle lauree abilitanti sopra menzionate;
4. Infine con decreto del Ministero del lavoro , di concerto con il Ministero della salute, potranno essere definite modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, comprese le modalità a distanza, per:
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