Nel principio di diritto 6 del 24 febbraio 2023 l'Agenzia precisa l'applicabilità del regime agevolato per gli impatriati art. 16 del d.lgs 147 2015 per i casi di associazione professionale
Il documento ricorda che per fruire del regime speciale è necessario che il lavoratore:
a) trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del TUIR;
b) non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
c) svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
In base al successivo comma 2 sono destinatari del beneficio fiscale in esame, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
a) sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
b) abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Come già illustrato nelle circolari 17 2017 e 33 2020, la continuità dell' attività lavorativa con quella già svolta in passato nel territorio nazionale costituisce un ostacolo all'applicazione del beneficio.
Il nuovo principio di diritto precisa ulteriormente che per i casi in cui un professionista riprenda il rapporto con l'associazione professionale , dopo un periodo all'estero, in esecuzione di rapporti contrattuali instaurati prima della partenza, l'agevolazione non è applicabile in quanto non si riscontra il carattere di attrattiva del lavoratore nel territorio nazionale.
Il documento ricorda infatti che il regime agevolativo è stato istituito per attrarre nel nostro Paese soggetti che vengano a svolgere un’attività lavorativa grazie della minore tassazione del reddito prodotto dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia e per alcuni dei periodi d’imposta successivi.
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