L’articolo 9, comma 5-bis – introdotto al Senato nella legge di conversione del Decreto Milleproroghe N. 198 2022, (QUI IL TESTO COORDINATO) prevede una nuova proroga della possibilità di pensionamento anticipato fino a 7 anni nelle aziende interessate da eccedenze di personale, fino al 2026. Vediamo meglio di cosa si tratta e qual è la novità.
La disciplina della cosiddetta Isopensione è stata introdotta dall’art. 4, c. 1 e 2, della L. 92/2012 , e ha riconosciuto la possibilità ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani cui mancassero al massimo 4 anni al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata (67 anni di età o 41 anni e 10 mesi per la pensione anticipata).
Con tali accordi il datore di lavoro si impegna a versare all'INPS sia le somme per l'assegno sostitutivo della pensione che giunge al lavoratore (assegno di esodo) tramite l'istituto, che per la contribuzione correlata.
Viene così garantita la copertura per tutto il periodo fino al raggiungimento dell'età per la pensione, il cui importo non subisce variazioni negative.
Va tenuto presente inoltre che:
Ancora da sottolineare che l'isopensione:
Il termine di anticipo di 4 anni per l'esodo dei lavoratori era stato portato a 7 anni per il triennio 2018-2020 dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, co. 160, L. 205/2017) e riconfermato fino al 2023 dalla legge di bilancio 2021.
La novità del Milleproroghe 2023 appena convertito in legge conferma ancora fino al 31 dicembre 2026 quindi la possibilità di concordare piani di esodo anticipato a carico dell'azienda per lavoratori distanti 7 anni (invece che 4) dall'età per la pensione INPS .