News Pubblicata il 24/02/2023

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Contributo straordinario imprese: nuovi chiarimenti delle Entrate

Contributo straordinario imprese: modifica del requisito soggettivo. Chiarimenti nella circolare ADE n 4/2023



Con Circolare n 4 del 23 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti sul contributo straordinario imprese (ex articolo 37 del Decreto Ucraina).

I commi 120 e 121 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023 introducono importanti modifiche al “contributo straordinario contro il caro bollette”  disciplinato dall’articolo 37 del decreto Ucraina.

Il comma 120 interviene, con la modifica di cui alla lettera a), sull’ambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario e, con le modifiche di cui alle lettere b) e c), sulle previsioni riguardanti la determinazione della sua base imponibile.

Il comma 121, invece, stabilisce le modalità di versamento dell’eventuale maggiore contributo dovuto o di recupero del maggior importo versato, per effetto delle sopra citate modifiche apportate alla disciplina del contributo straordinario.

Contributo straordinario: chi deve pagarlo

La novità di maggior rilievo è che il contributo straordinario viene circoscritto alle imprese che nel 2021 hanno conseguito almeno il 75% del volume d’affari dalle attività del settore energetico. 

La modifica riguarda tutti i soggetti che abbiano svolto in via non esclusiva una delle attività di cui al comma 1, nella applicazione del contributo straordinario, ossia:

Contributo straordinario: base imponibile

La modifica rispetto al requisito soggettivo, non influisce sull'ambito oggettivo del contributo stesso, la base imponibile resta ancorata:

Con la previsione di cui alla lettera c) del comma 120, inoltre, sono state introdotte, tramite i nuovi commi 3-bis e 3-ter aggiunti nell’articolo 37 del decreto Ucraina, due rilevanti modifiche alla determinazione della base imponibile di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo. 

In particolare, i soggetti tenuti al pagamento del contributo straordinario devono procedere alla rideterminazione della base imponibile, considerando che:

Versamento del maggior contributo straordinario

La Circolare specifica che, il soggetto che, per effetto delle modifiche, risulti debitore di un ammontare complessivo di contributo maggiore di quello originariamente dovuto entro il 30 novembre 2022, deve versare l’importo residuo entro il 31 marzo 2023. 

 "Si precisa che tale nuova scadenza concerne esclusivamente i casi in cui il maggior contributo sia dovuto per effetto delle modifiche apportate alla base imponibile dalla legge di bilancio in commento, non rappresentando la data del 31 marzo una “rimessione nei termini” per quei soggetti che non abbiano versato, in tutto o in parte, il contributo dovuto entro l’ordinaria scadenza del 30 novembre 2022".

Inoltre, la circolare sottolinea che, in base alle disposizioni dell’articolo 42 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, per il versamento, in data successiva alle ulteriori scadenze ivi previste per il pagamento dell’acconto e del saldo, del contributo straordinario dovuto non si può più beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso e si applica la sanzione per omesso versamento in misura doppia.

Nel caso in cui di contributo sia stato versato oltre il dovuto, si precisa che l’eccedenza può essere chiesta a rimborso oppure utilizzata in compensazione a decorrere dal 31 marzo 2023, nel rispetto del limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per anno solare.

Le Entrate concludono specificando che verranno istituiti appositi codici tributo riguardanti il maggior contributo dovuto per effetto delle disposizioni in argomento e la compensazione dell’importo a credito versato oltre il dovuto e saranno impartite le relative istruzioni per la compilazione del modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Fonte: Fisco e Tasse



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