Con Risposta a interpello n 222 del 22 febbraio l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito al quesito posto da un contribuente circa la fruizione del beneficio previsto dal decreto Rilancio in merito al Superbonus, applicabile alle spese in accollo, le quali eccedono il contributo ricevuto ai fini di ripristinare l’agibilità dell’edificio, gravemente danneggiato dagli eventi sismici nel 2016.
Il contribuente chiede quindi conferma di poter fruire del Superbonus, depositando l’asseverazione in sede di “variante” del progetto iniziale. La risposta dell’Agenzia è affermativa a determinate condizioni.
In particolare, il contribuente che presenta istanza all’Agenzia delle Entrate:
- fa presente di essere comproprietario di un immobile gravemente danneggiato dagli eventi sismici nel 2016;
- nel 2019 presenta, tramite la piattaforma “MUDE” il progetto di “riparazione dei danni con miglioramento sismico” a cui segue il decreto di concessione del contributo con successivo inizio dei lavori;
- all’atto del deposito del progetto non erano previste opere in “accollo” alla committenza e, quindi, non è stata presentata dal progettista la prescritta asseverazione di efficacia dei lavori e di congruità delle spese;
- durante i lavori sorge la necessità di compiere ulteriori lavorazioni per ripristinare l’agibilità dell’edificio ed i relativi costi eccedono il contributo concesso.
L’amministrazione finanziaria interviene sottolineando che:
- il comma 13, lettera b) art.119 del D.L. Rilancio prevede che “per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati”;
- in applicazione del predetto decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato. Inoltre per accedere alle detrazioni è necessario che tale asseverazione sia allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti. Invece, per i titoli abilitativi richiesti dopo il 16 gennaio 2020, l'asseverazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente “e comunque prima dell'inizio dei lavori” (cfr circolare n. 28/E del 25.07.2022).
Di conseguenza, in assenza dell’asseverazione, non è consentito accedere al Superbonus.
Tuttavia, interviene il comma 4-quater dell’art.119 del D.L. Rilancio che citiamo testualmente: “nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatasi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”.
A tal proposito interviene anche la guida, richiamata dall’istante, denominata Ricostruzione post sisma Italia centrale e Superbonus (aprile 2021), che specifica che:
- anche i cittadini che hanno già presentato la domanda o già ottenuto il contributo pubblico per la ricostruzione o anche avviato i lavori, possono accedere al Superbonus relativamente alle spese rimaste a carico, anche presentando una variante progettuale in corso d'opera;
- è possibile accedere alle agevolazioni fiscali anche nel caso in cui i lavori siano in corso d'opera e il soggetto interessato intenda, mediante una variante del progetto originario, eseguire interventi e/o procedere all'acquisto di beni per i quali è consentito fruire degli stessi incentivi.
Fatte queste premesse, l’Agenzia ritiene che sia possibile per l’istante beneficiare del Superbonus.
Infatti, essendo sopraggiunta durante gli interventi la necessità di una “variante” del progetto originario, le spese sostenute per tali lavori eccedono, si, il contributo ricevuto, ma il professionista è tenuto ad asseverare l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico nonché la congruità delle relative spese, attestando che gli interventi sono indispensabili al completamento del progetto per il quale è stato ottenuto il contributo commissariale.
Inoltre detta asseverazione deve essere depositata contestualmente alla presentazione della variante progettuale in corso d’opera.
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