Pubblicato nella GU n 40 del 16 febbraio il DL n. 11 con Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del Decreto legge 19 maggio n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge n 77 del 17 luglio 2020.
Tra le altre misure previste, (leggi Blocco cessioni bonus edilizi: tutte le esclusioni nel decreto legge in Gazzetta) il blocco arriva per gli interventi di riqualificazione energetica e sismici.
In particolare, il comma 4 che all'origine comprendeva nell'esclusione anche crediti diversi da quelli di ristrutturazione ed efficienza energetica (quali ad esempio l'ACE), in sede di definitiva pubblicazione in Gazzetta è stato modificato come segue:
"Le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013, sono abrogate". |
Il comma 4 abroga una serie di norme che, nella disciplina previgente all’articolo 121, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché di ristrutturazione antisismica.
Le disposizioni ora abrogate, prevedevano che i soggetti beneficiari delle detrazioni potessero optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati con la facoltà di successiva cessione del credito, esclusa comunque la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.
Più in particolare, abrogando determinate disposizioni del decreto legge n.63 del 2013, si prevede lo stop immediato:
Per approfondire ti consigliamo :