Pubblicato nella GU n 40 del 16 febbraio il DL n. 11 con Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del Decreto legge 19 maggio n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge n 77 del 17 luglio 2020.
In sintesi si prevede:
- lo stop immediato alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura; restano possibili solo le detrazioni,
- e si introduce il divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di acquistare crediti di imposta scaturiti dalle opzioni di cessione.
I lavori già avviati avranno ancora a disposizione la possibilità di liquidare i bonus.
Già nella serata di ieri veniva annunciata la importante novità con il comunicato stampa del Governo che, dati alla mano, esplicita i costi del Superbonus per lo Stato e quindi per tutti i cittadini.
Il preoccupante dettaglio è sintetizzato nelle parole del Ministro Giorgetti che ha specificato che la cessione dei crediti dei bonus edilizi è costata 2.000 euro pro-capite.
Giorgetti ha affermato che il meccanismo delle cessioni ha avuto "potenzialità negative sull’incremento del debito pubblico".
Venendo al testo del DL n. 11, si cita testualmente il provvedimento che, con l'articolo 2 rubricato Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali:
- al comma 1 prevede che:
- a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, ossia dal 17 febbraio, in relazione agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, non è consentito l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge
- al comma 2 prevede che:
- le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. - le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non e' prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
c) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
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