Con Risposta a interpello n 217 del 16 febbraio le Entrate rispondono a dubbi su IVA e Rinuncia alla richiesta di rimborso ai fini dell'esonero dalla presentazione della garanzia (Articolo 38–bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)
L'istante è una società identificata ai fini IVA in Italia, e con riferimento al 2020 ha presentato:
- «il Modello IVA TR relativo al terzo trimestre (All.1), senza apposizione del visto di conformità, con il quale è stato chiesto a rimborso un'eccedenza di IVA detraibile [...]»;
- «dopo aver soddisfatto tutte le richieste di documenti e informazioni effettuate da parte del Centro operativo di Pescara, ha ottenuto conferma circa il completamento della procedura di rimborso e, [...] ha ricevuto la relativa richiesta di presentazione della garanzia bancaria necessaria per procedere alla liquidazione dello stesso.>>;
- premesso che «obiettivo della Società Istante è quello di poter beneficiare dell'esonero dalla presentazione della garanzia prevista dall'art. 38bis, quarto comma, del d.P.R. n. 633/72, ricorrendo le condizioni previste in relazione all'eccedenza detraibile maturata nel corso del terzo trimestre 2020, in relazione al quale il relativo modello IVA TR è stato presentato senza apposizione del visto di conformità e senza barrare le condizioni previste per l'esonero»,
la stessa chiede di sapere se può:
- a) «procedere alla presentazione di una comunicazione di rinuncia al rimborso dell'IVA richiesto mediante procedura trimestrale in relazione al terzo trimestre dell'anno 2020.». Riacquisita la disponibilità dell'eccedenza detraibile, l'istante «procederebbe alla presentazione di una dichiarazione integrativa Modello IVA 2021, con apposizione del visto di conformità [...], effettuando le opportune correzioni nel quadro VL affinché l'importo della suddetta eccedenza detraibile non risulti più chiesto a rimborso all'interno del rigo VL 20. In tale maniera, il credito IVA finale derivante dalla dichiarazione annuale integrativa, di cui al rigo VL39, risulterebbe incrementato rispetto alla versione originariamente presentata. Tale maggiore eccedenza detraibile sarebbe poi richiesta a rimborso si sensi del combinato disposto degli articoli 8, comma 6quater, del d.P.R. n. 322/1998 e 30, terzo comma, lettera e) d.P.R. n. 633/1972, beneficiando dell'esonero dalla presentazione della garanzia al ricorrere delle condizioni di cui al citato articolo 38bis, terzo comma, unitamente all'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA, modello 2021, integrativa.»;
- b) in subordine, fermo «l'invio di una comunicazione formale con cui manifesterebbe l'intenzione di rinunciare al rimborso del credito IVA maturato nel terzo trimestre 2020», riacquisita anche in questo caso la disponibilità dell'eccedenza detraibile del periodo, la stessa verrebbe «inclusa nel quadro VL della dichiarazione IVA annuale relativa all'anno 2022 (nel presupposto che la risposta alla presente istanza di interpello pervenga entro il 30 aprile 2023) e richiesta a rimborso (unitamente alla eventuale eccedenza detraibile che dovesse risultare dall'anno 2022), apponendo il visto di conformità in detta dichiarazione e barrando le condizioni previste per l'esonero dalla presentazione della garanzia, laddove verificate.»
Rimborso IVA: istruzioni delle Entrate per rinunciare per esonero garanzia
Le Entrate rilevano che le problematiche poste alla propria attenzione sono già state sostanzialmente affrontate in precedenti documenti di prassi (si rimanda al testo dell'interpello per i dettegli).
Da tali precedenti è stato chiarito quanto segue:
- la revocabilità della manifestazione di volontà sottesa alla richiesta di rimborso, con rinuncia alla stessa;
- la modificabilità della richiesta formulata, nei limiti emendativi delle dichiarazioni annuali e con esclusione di eventuali duplicazioni, da rimborso a riporto/ utilizzo dell'eccedenza detraibile in compensazione;
- nei medesimi limiti, la possibilità di apporre il visto di conformità, prima omesso, di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: «non si ravvisano ostacoli di tipo normativo o procedurale a consentire l'integrazione/rettifica del modello IVA TR entro il 30 aprile di ogni anno o comunque, entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione IVA annuale al fine di integrare/ modificare elementi (quali, ad esempio, la richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria, l'apposizione del visto di conformità, l'attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali) che non incidono sulla destinazione e/o ammontare del credito infrannuale, ovviamente sempre che l'eccedenza IVA non sia già stata rimborsata ovvero compensata.» La risoluzione n. 82/E del 2018, ma si veda, anche di recente, con specifico riferimento al limite temporale di emendabilità, la citata risposta n. 328 pubblicata il 9 giugno 2022: «La nuova disciplina della dichiarazione integrativa ai fini IVA, distinta ed autonoma, ma modellata e tendenzialmente coincidente con quella propria delle imposte sui redditi e dell'IRAP equipara i termini entro i quali è possibile presentare la dichiarazione integrativa, a prescindere dalla circostanza che gli errori e le omissioni da emendare siano a favore dell'Amministrazione finanziaria o del contribuente. Con la risposta ad interpello n. 231 pubblicata il 30 luglio 2020 sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di rettificare l'originaria richiesta di rimborso del credito IVA, optando invece per la compensazione. A tal proposito, il documento di prassi richiamato consente di ''modificare la scelta dell'utilizzo del credito IVA (da rimborso a detrazione/ compensazione) [...]: sempreché il rimborso non sia stato ancora eseguito; presentando una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972; indicando il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa (cfr., a tal riguardo, le istruzioni alla compilazione dei quadri VN e VL del modello IVA)''.»].
Alla luce di quanto sopra, la soluzione ipotizzata dall'istante in via principale va negata, considerato che, di fatto, il rimborso è già in fase di esecuzione.
Può invece essere condivisa la soluzione proposta in via alternativa e subordinata alla precedente nel riportare il quesito pervenuto, che risulta conforme alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA, nonché ai principi che regolano l'ordinamento, primo fra tutti quello volto alla salvaguardia di un credito qualora esistente.
L'istante, dunque, previo invio di una comunicazione formale di rinuncia al rimborso ed ottenuto il diniego dell'Ufficio, a seguito dello stesso potrà inserire il credito nella dichiarazione IVA 2023 (periodo d'imposta 2022), al rigo VL26 ''Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio'' dove, appunto, va indicato «il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ma abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l'anno 2022 in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale [...]».