Con la circolare 21 del 10 febbraio 2023 INPS chiarisce il diritto alla NASPI per i dipendenti di aziende coinvolte in procedure di crisi di impresa. In particolare vengono presi in esame i casi di
L'istituto ricorda che per l'accesso alla indennità di disoccupazione NASPI la normativa richiede che la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente oppure a seguito di dimissioni per giusta causa.
Con il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è stata inserita tra le ipotesi di giusta causa la cessazione del rapporto a seguito di recesso del curatore o risoluzione di diritto nella procedura di liquidazione giudiziale.
Anche in questi casi dunque la cessazione costituisce perdita involontaria del lavoro e presupposto per l'accesso alla indennità di disoccupazione NASpI.
Le istruzioni INPS sulla tempistica per le domande e la decorrenza dei pagamenti si applicano come previsto dall’articolo 389, comma 1, del citato D.lgs n. 14 del 2019 con con decorrenza 15 luglio 2022
Vale la pena sottolineare che le domande dovranno essere corredate dalla lettera di dimissioni/licenziamento e che gli uffici inps verificheranno nel Registro delle imprese, che l’azienda sia effettivamente in liquidazione giudiziale.
L’articolo 189 del D.lgs n. 14 del 2019, al comma 5 dispone che: “Salvi i casi di ammissione ai trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito, le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale”.
Ciò significa che i rapporti di lavoro in essere alla data della sentenza dichiarativa rimangono sospesi fino alla data di comunicazione di subentro o di recesso da parte del curatore e, dall’altra, che le eventuali dimissioni del lavoratore devono intendersi rassegnate per giusta causa con la conseguente possibilità di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.
Le dimissioni hanno decorrenza con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate.
L'istituto precisa però che che il termine di 68 giorni legislativamente previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.
Per le altre due fattispecie:
il termine di decadenza di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre,
Nei casi sopracitati il pagamento della prestazione NASPI decorre:
Restano salve sia in tema di scadenza dei termini per la domanda, che di decorrenza della prestazione, le ordinarie regole di cui alla circolare n. 94 del 2015 per gli eventi particolari di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale.
Esclusivamente per le cessazioni per dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto verificatesi tra la data del 15 luglio 2022 e il 10 febbraio 2023 data di pubblicazione della circolare, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre dal 10 febbraio 2023 . e la naspi verrà corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione.
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