Durante la conversione in legge del decreto lavoro 48/ 2023 era stata reintrodotta la possibilità del lavoro agile in forma semplificata cioè senza la firma di accordi individuali , per i dipendenti delle aziende private con figli fino a 14 anni di età, fino al 31 dicembre 2023, ennesima proroga della norma istitutiva del decreto Salva Italia 18 2020, art 87, che rispondeva all'emergenza della pandemia COVID 19.
Le ultime disposizioni ancora in vigore erano contenute nel comma 3-bis dell’art. 42 del decreto Lavoro 48 2023.
nel corso della conversione in legge del Decreto Anticipi 145 2023 è stata introdotta una nuova mini proroga , fino al 31 marzo 2024. La novità è stata inaspettata in quanto si tratta di una modifica richiesta dalle minoranze che , in realtà chiedeva un prolungamento fino a giugno. La novità è in vigore dal 17.12.2023, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 191 2023 avvenuta il 16 dicembre 2023.
La formulazione della norma che introduce la proroga modificando decreti precedenti che facevano riferimento cumulativamente anche ad e categorie di lavoratori (proroga del termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B9 , ha creato qualche dubbio sul fatto che la proroga valga anche per i lavoratori fragili .
La questa possibilità è stata esplicitamente negata dal Dossier studi del Parlamento sulla legge di conversione che afferma che per i lavoratori fragili "la norma in oggetto fa riferimento alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del medesimo D.L. n. 34, la disciplina della quale non trova più applicazione per decorso dei termini”. Non si escludono comunque ulteriori interventi ministeriali o chiarimenti INPS in materia.
Ricordiamo di seguito cosa prevede la norma sul lavoro agile per i lavoratori con figli fino a 14 anni di età.
La norma in sintesi prevede che:
Si ricorda che in base all'art. 23, primo comma, della Legge 22 maggio 2017, n. 81 dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro deve comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149 del 22 agosto 2022 e relativi Allegati aventi ad oggetto il modello di "Comunicazione Accordo di Lavoro agile (Articolo 23, comma 1, della L. n. 81/2017)" e le "Regole di compilazione della comunicazione dell'accordo per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità "Lavoro Agile".
Dal 1° febbraio 2023 tutte le comunicazioni devono essere inviate soltanto mediante la procedura ordinaria con l'applicativo disponibile su Servizi Lavoro, denominato "Lavoro agile" ma le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori "fragili" ed ai lavoratori con figli minori di 14 anni aventi ad oggetto il periodo di lavoro agile sino al 30 giugno 2023, possono essere inoltrate senza l'allegazione dell'accordo individuale.
Il Ministero del lavoro ha successivamente aggiornato la piattaforma di comunicazione da parte dei datori di lavoro per i periodi dal 28 febbraio 2023 per cui e' possibile per il datore di lavoro che effettua la comunicazione in forma individuale, scegliere tra le categorie di lavoratori privi di accordo individuale quella dei genitori di figli under 14.
Per chi utilizza il file excel massivo è stato introdotto il nuovo codice LFU14.
Aggiornato anche il manuale utente in cui si ricorda che non è necessaria una nuova comunicazione, nel caso esista con il dipendente un accordo precedente di smart working e una precedente comunicazione.
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