Si avvicina la scadenza del versamento dei contributi relativi al primo trimestre 2024, a carico dei datori di lavoro agricoli con riferimento agli operai agricoli a tempo determinato OTD e indeterminato OTI, occasionali e per i dipendenti delle aziende agroalimentari.
Inps ha comunicato con la circolare 26 del 31 gennaio 2024 le istruzioni aggiornate e le tabelle di dettaglio (allegato 1 alla circolare.)
Con il messaggio 569 2024 sono state poi precisate le aliquote per il lavoro occasionale in agricoltura LOAGRI.
Di seguito un riepilogo completo
AZIENDE AGRICOLE
Come previsto dal decreto legislativo n. 146/1997 che prevede l'aumento progressivo fino alla soglia di 32% anche quest'anno l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è in aumento ed è pari a 21,06%.
Invariata invece l'aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.
Per l’anno 2024, quindi, l’aliquota contributiva è fissata nella misura complessiva del 30,10%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
AZIENDE AGROALIMENTARI
Per le aziende agricole di trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli e zootecnici invece la misura complessiva del 32% cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali -legge n. 296/2006.- per cui l'aliquota complessiva resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
COOPERATIVE E CONSORZI
A seguito delle modifiche della legge di Bilancio 2022 che ha integrato l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la tutela NASPI è stata estesa dal 1° gennaio 2022, anche agli operai agricoli a tempo indeterminato assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici
Di conseguenza dal 1° gennaio 2022 le cooperative e loro consorzi del settore agricoltura sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpi e non sono più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola.
Si ricorda che la contribuzione aggiuntiva per la NASPI è pari a 1,31% della retribuzione imponibile.
MINIMALE ORARIO LAVORO PART TIME
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale il minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale è calcolato come segue
€ 56,87 x 6 /39 = € 8,75.
contribuzione | misura |
assistenza infortuni sul lavoro | 10,1250% |
addizionale infortuni sul lavoro | 3,1185% |
Da sottolineare che può essere applicabile la riduzione legata all’andamento infortunistico aziendale ex art. 1 comma 128 della L. 147/2013, pari al 15,17% (v. circ. n. 12/2023).
Infine sono invariate anche le agevolazioni per zone tariffarie (articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 -legge di Stabilità 2011), applicate a regime da luglio 2010, come di seguito:
Aliquote agevolazioni per zone tariffarie | ||
---|---|---|
territori non svantaggiati | 100% | |
particolarmente svantaggiati (ex-montani) | 75% | 25% |
svantaggiati | 68% | 32% |
Tali agevolazioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Utile specificare che, come chiarito dal messaggio INPS n. 1666/2022, queste agevolazioni sono applicabili anche ai datori di lavoro non agricoli ma che abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole ai sensi dell’art. 6 della L. 92/79.
Il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono operai occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO) viene effettuato mediante l’applicazione, sulle aliquote ordinarie, della riduzione per i territori svantaggiati (v. sopra)
Nel messaggio 569 del 8 febbraio 2024 l'istituto precisa che nel calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono lavoratori occasionali in agricoltura (LOAgri), non si applica la misura stabilita all’articolo 1, comma 352, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, rispetto al contributo (c.d. fondi interprofessionali) vengono fornite quindi le tabelle aggiornate .
Va ricordato che anche quest'anno i datori di lavoro devono inoltre applicare la riduzione della quota IVS a carico del lavoratore, previsto dalla legge di bilancio 213 2023 per il periodo 2024 pari al
ATTENZIONE : taglio non applicabile sulla tredicesima e sui ratei mensili
Come ogni anno, i contributi sono dovuti con il modello F24 alle seguenti scadenze
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