News Pubblicata il 13/02/2023

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Indennità 200 euro anche a collaboratori non iscritti alla Gestione separata

di Redazione Fisco e Tasse

L' istituto conferma l'attribuzione del bonus a co.co.co, assegnisti e dottori di ricerca purché in possesso dei requisiti contributivi. Ecco i dettagli



Con il messaggio 635  del 10 febbraio 2023 INPS conferma quanto anticipato in un comunicato stampa del 31 gennaio in tema di  bonus una tantum di 200  e 150 euro previsti dall’articolo 32, comma 11, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto Aiuti), l’articolo 19, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. decreto Aiuti-ter), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175

La norma prevedeva tra i requisiti  per l'erogazione dell'indennità  di 200 euro , cu l'avvenuta iscrizione  alla Gestione separata  alla data di entrata in vigore dei provvedimenti 

Le verifiche delle domande  presentate  hanno evidenziato li molti casi la mancanza della formalizzazione dell'iscrizione  da parte di molti contribuenti anche in presenza di versamenti contributivi effettuati dai committenti .

Nel precedente messaggio 4312 2022 l'istituto aveva anticipato che avrebbe provveduto al riesame d'ufficio e richiesto in quel momento agli interessati l'iscrizione. 

In considerazione della finalità assistenziale dell'intervento e della sussistenza dei requisiti sostanziali  di contribuzione connessa all'attività lavorativa l'istituto ha verificato con il Ministero del lavoro e conferma ora che procederà al pagamento delle indennità per tutti i collaboratori-assegnisti dottorandi  anche se non risulta iscrizione formale  riconoscimento della misura,  sempre che naturalmente siano presenti tutti gli altri requisiti normativamente previsti, ovvero:

    1. Contratti attivi alla data del 18 maggio 2022 
    2. non essere iscritti ad altre forme previdenziali;
    3. reddito derivante dai rapporti in oggetto  non superiore a 35mila euro nel 2021.
    1. contratti attivi alla data del 24 settembre 2022
    2. non essere iscritti ad altre forme previdenziali
    3. reddito derivante dai rapporti in oggetto non superiore a 20 mila euro nel 2021.

Fonte: Inps



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