News Pubblicata il 09/02/2023

Tempo di lettura: 4 minuti

Superbonus ETS: chiarimenti ADE per APS, ONLUS e ODV

di Redazione Fisco e Tasse

Le Entrate specificano che per i massimali di spesa rileva il valore medio del rapporto dell'Osservatorio Immobiliare delle Entrate e non quello del Comune dell'immobile



Con Circolare n 3 dell'8 febbraio le Entrate forniscono utili chiarimenti relativi al Superbonus per interventi su edifici di 

In particolare, la circolare fornisce chiarimenti sulle modalità applicative del comma 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020.

In premessa viene ricordato che l’articolo 119, comma 10-bis del decreto Rilancio stabilisce, in determinati casi, particolari modalità di determinazione delle spese ammesse alla detrazione Superbonus spettante per le spese sostenute a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

I limiti di spesa ammessi alla detrazione variano in funzione della tipologia di interventi realizzati e, in linea generale, sono riferiti all’edificio o alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili.
La disposizione contenuta nel comma 10-bische ammette all’agevolazione fiscale le spese sostenute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), dalle organizzazioni di volontariato (Odv), dalle associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce che:

Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  2. siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito.

Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Tale disposizione è stata introdotta per tenere conto della circostanza che tali enti in generale esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni anche in considerazione del fatto che, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività, le norme e gli standard funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate.

Ai fini del superbonus questi soggetti risulterebbero penalizzati qualora le spese agevolabili fossero determinate in funzione del numero delle unità immobiliari oggetto di interventi tenuto conto che interi immobili o interi complessi edilizi sono catastalmente individuati quale singola unità immobiliare.

Con la Circolare n 3 dell'8 febbraio sinteticamente si chiarisce che:

Fonte: Fisco e Tasse



TAG: Superbonus 110% Ristrutturazioni Edilizie 2023 Terzo Settore e non profit