Con Risposta a interpello n 189 de 3 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti sulle spese di lite corrisposte da un'amministrazione pubblica soccombente in favore dell'avvocato difensore della controparte vittoriosa e il relativo obbligo di ritenuta d'acconto ai fini Irpef e rilascio della certificazione unica in capo all'amministrazione pubblica in qualità di sostituto d'imposta (Articolo 4, comma 6–ter, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322)
L'Istante è un ente pubblico che in qualità di sostituto d'imposta, emette la certificazione unica ogni qualvolta provveda al pagamento di spese di lite nei confronti di avvocati antistatari o di avvocati muniti di delega all'incasso per giudizi civili e amministrativi in cui il medesimo istante risulta parte soccombente.
Il dubbio interpretativo, riguarda l'obbligo di emissione della certificazione unica nei confronti dell'avvocato difensore che abbia riscosso le somme a seguito di apposita delega all'incasso, nell'ipotesi in cui le spese di lite siano riconosciute in sentenza in favore di un soggetto che riveste, a sua volta, la qualifica di sostituto di imposta.
Al riguardo, l'Istante chiede conferma di essere tenuto all'emissione della certificazione unica anche nell'ipotesi in cui provveda alla liquidazione delle spese di lite in favore di un libero professionista munito di delega all'incasso, a prescindere dal regime fiscale adottato da quest'ultimo (regime ordinario o forfetario) e dalla eventuale qualifica di sostituto d'imposta della controparte vittoriosa.
L'Istante, con documentazione integrativa, ha precisato di applicare sulle predette somme la ritenuta d'acconto del 20 per cento di cui all'articolo 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, tranne che per i professionisti in regime forfetario.
Le Entrate, in relazione al caso di specie, osservano che l'Istante, provvedendo al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'avvocato difensore della controparte vittoriosa e rientrando tra le amministrazioni pubbliche, obbligate all'applicazione delle ritenute, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è tenuto ad assumere la veste di sostituto d'imposta per la corresponsione delle suddette spese, sia nell'ipotesi in cui siano riscosse da un avvocato antistatario, sia nell'ipotesi in cui sino riscosse da un avvocato munito di delega all'incasso, a prescindere dall'eventuale qualificazione di sostituto d'imposta della controparte vittoriosa.
Pertanto, l'ente istante, in qualità di sostituto d'imposta, avrà l'obbligo di:
Riguardo al caso specifico dei compensi corrisposti a professionisti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e successive modificazioni, per i quali è espressamente previsto che i compensi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta (cfr. articolo 1, comma 67, della legge n. 190 del 2014), si fa presente che l'Istante dovrà comunque emettere la certificazione unica per redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, riportando l'intero importo corrisposto
Ti potrebbero inoltre interessare le Circolari del giorno:
Le Circolari fanno parte dell'abbonamento alla Circolare del Giorno