Un interpello della commissione Salute e Sicurezza del Ministero del lavoro n- 1 2023 ha fornito ieri un importante chiarimento sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori in smart working .
Il quesito era stato sollevato da Confcommercio che chiedeva se fosse possibile nominare medici competenti diversi da quelli già operativi nella sede dell'impresa per la sorveglianza sanitaria di dipendenti in modalità di lavoro agile, che svolgono la loro attivita in sedi diverse e distanti tra loro e dalla sede principale
Si proponeva la possibilità inoltre, in caso di nomina di più medici individuati per "apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per tipologie di lavoratori operanti da tali aree". di individuarne uno tra questi con funzioni di coordinamento.
La Commissione nella risposta ricorda che il ruolo del medico competente, è disciplinato dall’articolo 2 del Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008) ed è tenuto ad effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal Testo unico.
Ricorda inoltre che la normativa sullo smart working richiede che ai lavorati subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza mediante collegamento informatico e telematico, vanno applicate le disposizioni del Titolo VII del Testo Unico «indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa».
Condividendo quindi l'esigenza evidenziata dalla domanda di Confcommercio la Commissione afferma che l’articolo 39, comma 6 del testo unico, già prevede per aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese, e qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, che il datore di lavoro possa nominare più medici competenti, uno per ogni sede, individuando un medico coordinatore del gruppo.
Tael disposizione si ritiene applicabile anche per il caso proposto relativo ai lavoratori in smart working che porterà il medico competente nominato ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità previste dal Dlgs 81.
Nella conclusione del documento viene anche sottolineato l'obbligo in capo al datore di lavoro di aggiornare il documento di valutazione dei rischi alla luce delle modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro.
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