Il Decreto "Trasparenza prezzi carburante " n. 5/2023, del Governo Meloni ha riproposto l'agevolazione per i lavoratori dipendenti detta bonus carburante o bonus benzina, già previsto nel 2022 dal Governo Draghi (Decreto Ucraina 21/2022) per sostenere il reddito dei lavoratori in difficoltà a causa del recente innalzamento dell' inflazione.
Si tratta della possibilità anche nel 2023 per i datori di lavoro privati di erogare ai dipendenti somme o titoli di valore non superiore a 200 euro, per l'acquisto di carburanti per autotrazione, non imponibili fiscalmente e deducibili per l'impresa.
La legge di conversione del decreto prevede la novità dell'imponibilità del bonus benzina ai fini previdenziali, che comporta anche una minore convenienza fiscale (v. ultimo paragrafo).
In attesa delle istruzioni operative dell'Inps rivediamo di seguito le regole generali e gli effetti in busta paga.
Le somme o i voucher di valore fino a 200 euro sono erogati a discrezione del datore di lavoro ai propri dipendenti, con qualsiasi contratto.
Sono esclusi i soggetti assimilati ai dipendenti ovvero:
I buoni possono riguardare tutti i carburanti per autotrazione: benzina, gas metano, gpl , gasolio e anche le ricariche per veicoli elettrici.
Sono interessati tutti i datori di lavoro privati sia imprese che lavoratori autonomi che enti pubblici economici. Sono escluse le amministrazioni pubbliche ex articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001.
I bonus sono esenti fiscalmente e possono essere erogati ad personam, senza accordi preventivi con il lavoratore.
Possono sostituire i premi di risultato (se previsti dalla contrattazione) e in quel caso ne seguono la disciplina.
Sono interamente deducibili per il datore di lavoro
L'erogazione può avvenire dal 1 gennaio 2023 al 12 gennaio 2024 ( per il principio di cassa allargato).
Possono essere utilizzati dal dipendente anche successivamente a tale data.
Sul precedente bonus erogabile nel 2022 l'Agenza delle Entrate aveva emanato le istruzioni operative con la circolare 27-2022 e in audizione alla Camera a gennaio 2023 ha confermato alcune indicazioni non evidenti dal testo normativo, ovvero che
Riguardo ai soggetti beneficiari la circolare dell'Agenzia 27 per il 2022 con una interpretazione letterale del testo di legge, aveva escluso categoricamente i soggetti assimilati ai dipendenti, malgrado questo sembri contrastare con la ratio del provvedimento.
Inoltre l'Agenzia nel documento di prassi aveva confermato che in caso di superamento della soglia di 200 euro scatta l'imponibilità per tutta la somma e non solo per l'eccedenza, come prevede il TUIR in materia di fringe benefits.
Anche l'Ufficio studi parlamentare nella relazione illustrativa del 19 .1.2023 predisposta per l'iter di conversione in legge del decreto, confermando la lettura restrittiva.
In sede referente durante la conversione del decreto 5 2023 l'articolo riguardante il bonus benzina è stato modificato con l'aggiunta della seguente specificazione: " L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi"
La modifica comporta l'imponibilità ai fini previdenziali delle somme erogate (la relazione tecnica al decreto infatti non registra variazioni in diminuzione nelle entrate contributive). Va sottolineato anche che l’aumento dei contributi da versare comporterà per contro una minore imponibilità fiscale;
Di norma, invece, secondo il principio di armonizzazione (articolo 51, comma 3, del Dpr 917/1986 con rinvio all'articolo 12 della legge 153/1969) l'esclusione di determinati importi dal reddito si riflette anche sulla base imponibile ai fini della contribuzione previdenziale.
La novità ha diminuito sensibilmente la convenienza del bonus che sconta ora più del 30% di maggiori costi per i datori di lavoro.
Conseguenze non trascurabili ci sono anche per i lavoratori infatti :
E' evidente che se il bonus comporta il superamento della soglia si avrebbe uno sconto contributivo inferiore.
Le istruzioni INPS sullo sgravio sono state fornite con la circolare 7 del 24 gennaio 2023.
Dubbi infine potrebbero emergere su un possibile regime transitorio per il periodo tra la data di pubblicazione del decreto legge , 14 gennaio 2023 e la conversione in legge del 9 marzo 2023.
Si attendono quindi chiarimenti da parte dell'Istituto Previdenziale.
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