Il 17 gennaio scorso , presso la sede della CONFLAVORO PMI CONFLAVORO PMI, tra la Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese e FESICA-CONFSAL, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato Con l’assistenza della CONFSAL, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori è stato concordato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi siglato in data 12 settembre 2018. Il testo rinnovato sarà in vigore dal 01/02/2023 al 31/01/2026.
Si ricorda che il Contratto si applica alle PMI dei seguenti settori:
Alimentazione, Piante, Fiori e simili, Generi vari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenti e rappresentanti di commercio, commissionari, imprese portuali di controllo, import-export) Servizi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenzie di servizi vari alle imprese e alle persone, agenzie
pubblicitarie, agenzie di pratiche auto e autoscuole, agenzie di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, servizi di informatica).
Vediamo di seguito i principali aspetti di novità, in particolare dal punto di vista retributivo.
Il rinnovo prevede:
A favore dei soli lavoratori in forza alla data di stipula del rinnovo del CCNL, un importo lordo a titolo di una tantum erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nel periodo gennaio 2020 – dicembre 2022 con i seguenti importi:
UNA TANTUM VACANZA CONTRATTUALE LIVELLI | IMPORTI |
---|---|
Quadri | 500 € |
1° | 450 |
2° | 400 |
3° | 350 |
4 ° | 300 |
5° | 250 |
6° | 200 |
7° | 170 |
operatori di vendita 1 cat | 270 |
operatori di vendita 2 cat | 220 |
Si ricorda che qualora i datori di lavoro abbiano precedentemente concesso aumenti di merito tali aumenti non sono riassorbibili in quelli citati in tabella. Non sono inoltre riassorbibili gli aumenti riconosciuti dal datore di lavoro nel semestre precedente alla scadenza del presente CCNL.. Qualora gli aumenti precedentemente corrisposti non siano di merito né legati a scatti di merito o
professionalità ovvero non siano stati disposti dal datore di lavoro sulla base di contratti collettivi di un aumento delle tabelle tali aumenti possono essere riassorbiti in tutto o in parte solo se è espressamente previsto
INDENNITA' DI CASSA
Al personale adibito con carattere di continuità ad operazioni di cassa è riconosciuta un’indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% della paga base nazionale conglobata.
WELFARE
Le Parti concordano sulla opportunità che, in sede della prossima negoziazione del premio di risultato, sia avviato un confronto sulla eventuale attivazione di programmi di welfare aziendale.
FONDO SANITARIO INTEGRATIVO
Fondosani è un Fondo Sanitario Integrativo che garantisce ai lavoratori iscritti prestazioni sanitarie integrative al Sistema Sanitario Nazionale.
Per il finanziamento del FONDOSANI è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui
I contributi sono dovuti per 12 mensilità .Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all’avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla
consistenza dell’organico aziendale, mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a FONDOSANI all’IBAN: IT 03 J 0623 01370 10000 40432368
FONDO INTERPROFESSIONALE E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Per tutta la materia della formazione continua, le Parti hanno costituito apposito fondo in attuazione dell’art.118 della Legge n.388/2000 ed in attesa di avvio dello stesso, le parti convengono di aderire ai fondi già esistenti di emanazione Confsal.
Infine le Confederazioni concordano di costituire il fondo di Previdenza Complementare Intersettoriale, così come previsto dal D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005 e di regolamentarne le funzioni con successivo accordo.
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