Il prepensionamento dei giornalisti professionisti dipendenti ( legge 416/1981 art 37 comma 1 b) è ancora applicabile dopo il trasferimento della tutela previdenziale all'INPS con le legge di bilancio 2022.
Con la circolare 10 del 31 gennaio 2023, Inps ha fornito le indicazioni in merito all’accesso, ai requisiti alla contribuzione valida e alla domanda, oltre che nuove indicazioni relative al prepensionamento dei lavoratori poligrafici.(art 37 comma 1 lettera a).
Con il messaggio 644 del 10 febbraio l'Istituto è intervenuto nuovamente per ulteriori chiarimenti in tema di attività lavorativa post prepensionamento e cumulo dei redditi.
Vediamo di seguito le principali indicazioni.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che, nei confronti dei giornalisti professionisti, la disciplina speciale sui prepensionamenti di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, continua a trovare applicazione a decorrere dal 1° luglio 2022, data del passaggio alla gestione INPS.
Non sono ammessi a fruire dei benefìci i giornalisti che risultino già titolari di pensione, anche pro-quota, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima e della Gestione separata
Possono accedere, invece, i titolari di sola pensione presso gli enti di previdenza di diritto privato (inclusa la Gestione separata dell’INPGI, c.d. INPGI-2).
La circolare ricorda che il decreto interministeriale 100495/2017 e Dlgs 69/2017 prevedono il divieto per l’ex datore di lavoro di reimpiegare il prepensionato anche in altre aziende dello stesso gruppo e segnalano inoltre che l’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, prevede l'incompatibilità totale con l’attività lavorativa, subordinata e autonoma, prestata sia in Italia che all’estero, pena la revoca del trattamento pensionistico. Sul punto sono attesi chiarimenti ulteriori.
Viene anche ricordato che il prepensionamento non è compatibile con i trattamenti di disoccupazione.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo vanno considerati tutti i contributi accreditati e, quindi, anche quelli figurativi, volontari e da riscatto versati nelle gestioni INPS nonché, a determinate condizioni, in quelli dei lavoratori dello spettacolo e dei lavoratori sportivi. Per quanto versato nelle
gestioni dei lavoratori autonomi necessaria invece la ricongiunzione onerosa per trasferirli nel fondo pensione lavoratori dipendenti.
La domanda per l’accesso al pensionamento anticipato deve essere presentata a pena di decadenza nel termine di 60 giorni dalla maturazione dei requisiti mediante i seguenti canali:
L'Istituto segnala che le domande telematiche di prepensionamento dei giornalisti ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, pervenute precedentemente alla pubblicazione della presente circolare ma inequivocabilmente classificabili come tali (ad esempio, tramite indicazione al campo note),saranno automaticamente riqualificate a cura degli operatori degli uffici.
Nel messaggio 644 del 10 febbraio INPS precisa che
a far data dalla decorrenza del prepensionamento ex articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981 l'attività lavorativa presso l’azienda che ha dato luogo al prepensionamento ovvero appartenente al medesimo gruppo editoriale è incompatibile e comporta la revoca della pensione
La pensione è compatibile invece con l’attività lavorativa presso datori di lavoro diversi ma occorre tenere conto che si applica la disciplina in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro prevista dal FPLD INPS e non piu l’articolo 15 del egolamento INPGI
Nello specifico, quindi il trattamento derivante dal prepensionamento è cumulabile con i redditi derivanti da rapporti di lavoro dipendente o autonomo ma il supplemento di pensione spettante ai sensi dell’articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è corrisposto nella misura pari alla differenza tra il montante risultante dalla contribuzione versata al predetto FPLD e la quota di contribuzione riferita al periodo di maggiorazione, calcolata come illustrato al paragrafo 2.2 della circolare n. 10 del 2023.
Qualora tale misura sia pari o inferiore a zero, la domanda di supplemento viene respinta.
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