Con la Nota n. 162 del 24 gennaio 2023, in corso di pubblicazione, l'Ispettorato nazionale del lavoro precisa le modalità di applicazione della misura sanzionatoria di sospensione delle attività produttive nei confronti di microimprese.
Nel caso specifico si trattava di un'impresa con un solo dipendente occupato maniera irregolare che aveva anche violato la normativa di prevenzione degli infortuni per mancata predisposizione del Documento di valutazione dei Rischi e mancata nomina del RSPP.
Nel documento l'Ispettorato ricorda che i provvedimenti di sospensione delle attività previsti per le violazioni in tema di lavoro irregolare non sono applicabili nel caso in cui nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa (art. 14, comma 4, D.Lgs n. 81/2008).
La sospensione delle attività però può essere ordinata però per altri tipi di violazione ad esempio, come nel caso illustrato, per gravi irregolarità relative all'ambito della sicurezza del lavoro natura prevenzionistica, come la mancanza del DVR o della nomina del RSPP, sufficienti, da sole, a giustificare l'adozione del provvedimento.
Inoltre si precisa che nel caso in cui non venga emesso il provvedimento di sospensione delle attività aziendali per il limite sopracitato, gli ispettori del lavoro possono comunque:
Giova ricordare che con la nota di consulenza giuridica n. 1159 2022 del 6 giugno scorso l'Ispettorato nazionale del lavoro aveva riepilogato in dettaglio il campo di applicazione della sospensione delle attività produttiva come sanzione in caso di gravi violazioni da parte dei datori di lavoro ampliato con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2022 e il decreto legge n.146-2021
In particolare erano analizzati i casi nei quali è preferibile non adottare il provvedimento di sospensione e le possibilità di applicazione del posticipo del provvedimento.
Veniva evidenziata in particolare l'ampia possibilità di valutazione caso per caso affidata agli ispettori, chiamati comunque a specificare i fatti e le motivazioni delle loro decisioni nei verbali ispettivi . La nota 1159 ribadiva comunque il fatto che il lavoro irregolare va immediatamente sospeso.
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