Con Risposta a interpello n 154 del 24 gennaio le Entrate chiariscono la maturazione della spettanza alla detrazione per investimenti in start–up innovative, relativamente ad una caso di specie in cui i conferimenti effettuati per intero e iscrizione avvenuta nel registro imprese.
L'Istante è uno dei tre soci persone fisiche che, in data 21 dicembre 2020, hanno costituito la società Alfa S.r.l., ''startup innovativa'' ai sensi dell'articolo 25 del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, mediante la sottoscrizione del capitale sociale.
In sede di costituzione, come emerge dall'atto costitutivo, i soci hanno pattuito l'effettuazione di conferimenti non proporzionali al capitale sociale da ciascuno sottoscritto.
In data 21 dicembre 2020, l'Istante ha versato ha somma di denaro pari al 25 per cento del capitale sociale, e il 31 dicembre 2020 è stato depositato al Registro delle imprese presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la pratica relativa alla costituzione della società, con contestuale richiesta di iscrizione nella Sezione speciale dedicata alle startup innovative, che è avvenuta in data 22 febbraio 2021.
Nel corso del 2021, l'Istante e gli altri soci hanno provveduto a versare il restante capitale sociale, secondo quanto da loro dovuto a titolo di conferimenti.
La Società ha rilasciato ai soci la certificazione dei conferimenti ricevuti, entro i 60 giorni dalla data dei versamenti effettuati dai soci medesimi.
Tenuto conto che la costituzione della Società e l'iscrizione nel Registro delle imprese, come anche il versamento di quanto complessivamente dovuto dai soci a titolo di conferimenti, rappresentano eventi avvenuti a cavallo di due distinti periodi di imposta, l'Istante chiede quale sia il periodo di imposta da considerare ai fini della detrazione di cui all'articolo 29 del richiamato decretolegge n. 179 del 2012
Le Entrate ricordanco che il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) contiene disposizioni riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative.
In particolare il comma 1 dell'articolo 29 dispone, per le persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda sul reddito per «un importo pari al 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più startup innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in startup innovative».
Il successivo comma 7 bis (introdotto a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 66, della legge 11 dicembre 2016, n. 232), ha disposto, a decorrere dall'anno 2017, l'aumento al 30 per cento dell'aliquota della detrazione.
Le relative modalità di attuazione sono attualmente stabilite dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico del 7 maggio 2019.
Il predetto decreto interministeriale stabilisce che:
Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla startup innovativa o PMI innovativa ammissibile nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo» (cfr. l'articolo 4, comma 7).
Al riguardo, la circolare 11 giugno 2014, n. 16/E ha chiarito che il periodo di imposta in cui il conferimento si considera effettuato, individuato ai sensi del citato articolo 3, comma 3, coincide ''normalmente'' con quello in cui il conferente ha diritto ad operare la detrazione, se soggetto IRPEF.
Nel caso di sottoscrizione di azioni o quote del capitale di una startup innovativa in sede di costituzione della stessa, pertanto, rileva la data di deposito per l'iscrizione nel registro imprese dell'atto costitutivo della startup innovativa, nella quale il conferente si obbliga all'esecuzione dei conferimenti, fermo restando che, in applicazione del principio generale di cassa, per i soggetti IRPEF il diritto alla detrazione sorge nell'anno di effettuazione del versamento di quanto dovuto a titolo di conferimento, atteso che la normativa in esame ha il fine di agevolare solo i conferimenti che si traducono in un effettivo aumento di capitale.
Nel caso di specie, il deposito dell'atto costitutivo della Società è avvenuto il 31 dicembre 2020 mentre il versamento di quanto dovuto a titolo di conferimento, è stato effettuano in parte in sede di costituzione, in data 21 dicembre 2020, e per la restante parte nel 2021.
Ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 3, commi 1 e 3, del decreto interministeriale del 7 maggio 2019, pertanto, fermo restando il rispetto dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla normativa in esame (non oggetto di valutazione in questa sede), l'Istante potrà detrarre dall'imposta lorda, in applicazione del predetto criterio di cassa:
Ti possono interessare gli e-book