Con Risposta a interpello n 55 del 17 gennaio 2023 si forniscono chiarimenti sul trattamento fiscale IRPEF di un soggetto residente in Svizzera che svolge attività di lavoro dipendente in modalità agile per una società italiana.
L'Istante dichiara di essere iscritto all'AIRE in quanto residente in Svizzera, e di lavorare a Milano alle dipendenze di una ditta con sede legale in Italia.
Il contribuente fa presente che, a decorrere da febbraio 2020, causa emergenza Covid, l'attività lavorativa viene prevalentemente svolta in Svizzera presso la sua abitazione.
Egli inoltre segnala che per l'annualità 2021 il datore di lavoro ha trattenuto l'imposta italiana alla fonte, ritenendo imponibili in italia gli emolumenti erogati al contribuente.
Ciò posto, l'Istante chiede di chiarire quale sia il corretto trattamento fiscale del reddito di lavoro dipendente percepito nel 2021 alla luce della normativa contenuta nell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943.
Le Entrate ricordano che con l'articolo 2, comma 2, del TUIR si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Le condizioni sopra indicate sono tra loro alternative e la sussistenza anche di una sola di esse per la maggior parte del periodo d'imposta è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
Ai sensi del comma 2bis del citato articolo 2 del TUIR, si considerano comunque residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto Ministeriale 4 maggio 1999.
Come chiarito nel paragrafo 2 della Circolare del Ministero Finanze del 24 giugno 1999, n. 140, la residenza fiscale è ritenuta, in via presuntiva, sussistente per coloro che siano anagraficamente emigrati in uno degli anzidetti Stati o territori senza dimostrare l'effettività della nuova residenza
Pertanto, anche a seguito della formale iscrizione all'AIRE, nei confronti di cittadini italiani trasferiti in Svizzera continua a sussistere una presunzione (relativa) di residenza fiscale in Italia, per effetto dell'articolo 2, comma 2bis, in quanto la Svizzera è inserita nella lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al Decreto Ministeriale 4 maggio 1999.
Sul piano della normativa interna ciò comporta che il contribuente continui, salvo prova contraria, ad essere assoggettato a imposizione in Italia, ai sensi dell'articolo 3 del TUIR.
L'agenzia sottolinea che le proprie valutazioni sono nel presupposto, non verificabile, di una effettiva residenza fiscale in Svizzera del contribuente nell'anno di riferimento, poiché questa è la fattispecie rappresentata dall'Istante.
Si ricorda che l'articolo 3, comma 1, del TUIR prevede che ''l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato''.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c) del TUIR, si considerano prodotti nel territorio dello Stato italiano i redditi da lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato.
Chiarito tutto ciò, della normativa italiana, occorre, tuttavia, considerare le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall'Italia con gli Stati esteri.
Nel caso in esame, si fa specifico riferimento alle disposizioni contenute nella citata Convenzione per evitare le doppie imposizioni in vigore con la Svizzera.
In particolare, l'articolo 15, paragrafo 1, del suddetto Trattato internazionale prevede la tassazione esclusiva dei redditi da lavoro subordinato nello Stato di residenza del Contribuente, a meno che tale attività lavorativa non venga svolta nell'altro Stato contraente la Convenzione; ipotesi in cui tali redditi devono essere assoggettati ad imposizione concorrente in entrambi i Paesi.
In particolare, le disposizioni contenute nel paragrafo 1 del citato articolo stabiliscono, in primo luogo, la tassazione esclusiva dei redditi di lavoro dipendente nello Stato di residenza quando l'attività è ivi svolta.
Nel caso in cui lo Stato di residenza e quello della fonte (ossia lo Stato in cui è stata svolta l'attività lavorativa che ha prodotto il reddito) non coincidano, si applica un regime di imposizione concorrente (cfr. articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione)
Il reddito di lavoro dipendente in esame, relativo all'anno d'imposta 2021, ricade, pertanto nell'ambito applicativo dell'articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione, con conseguente assoggettamento ad imposizione concorrente di tali emolumenti in Svizzera ed in quello della fonte del reddito, l'Italia,
La conseguente doppia imposizione dovrà essere eliminata in Svizzera, Stato di residenza del Contribuente, mediante l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 24, paragrafo 3, del citato Trattato internazionale.
Per completezza, si osserva che nel 2021 era in vigore tra Italia e Svizzera l'Accordo amichevole interpretativo della Convenzione riguardante il trattamento fiscale dei frontalieri durante l'emergenza Covid 19, firmato a Berna il 18 giugno 2020 e a Roma il 19 giugno 2020 Tale Accordo (il cui ambito applicativo non è limitato ai soli lavoratori frontalieri ma è esteso alla generalità dei lavoratori dipendenti) prevede, al paragrafo 1, che, ai fini dell'interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione, in via eccezionale e provvisoria, i giorni di lavoro svolti a domicilio nello Stato di residenza del Contribuente a causa delle misure adottate per impedire la diffusione del Covid, alle dipendenze di un datore di lavoro situato nell'altro Stato contraente la Convenzione, devono essere considerati come giorni di lavoro svolti nello Stato in cui la persona avrebbe lavorato e ricevuto in corrispettivo il reddito di lavoro dipendente in assenza di tali misure
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